venerdì 10 aprile 2026

730 2026 date rimborsi

 

Rimborsi: quando arrivano i soldi?


Calendario Rimborsi 730/2026 (Stima con Sostituto d'Imposta)
  • Invio entro il 31 Maggio: Rimborso in busta paga da Luglio.
  • Invio entro il 20 Giugno: Rimborso da Agosto.
  • Invio entro il 15 Luglio: Rimborso da Settembre.
  • Invio entro il 31 Agosto: Rimborso da Ottobre.
  • Invio entro il 30 Settembre (Scadenza Finale): Rimborso da Novembre/Dicembre.
  • Senza Sostituto d'Imposta: I rimborsi sono erogati direttamente dall'Agenzia delle Entrate sul conto corrente, generalmente a partire da dicembre 2026 o nei primi mesi del 2027.

mercoledì 26 novembre 2025

Pensioni novità

Pensioni: La Gestione Separata si potrà ricongiungere. SI da parte del Ministero del Lavoro
 
 
 
LE PIÙ IMPORTANTI, legale, previdenza
 
Il Ministero del Lavoro, con proprio comunicato, ha annunciato che dal 21 novembre 2025 è più semplice effettuare la ricongiunzione dei contributi di differenti gestioni separate per costruire la propria pensione.
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che è possibile ricongiungere i contributi:
 
verso la Gestione separata INPS da altre gestioni previdenziali;
dalla Gestione separata INPS verso altre gestioni, comprese le Casse professionali.
Quindi è possibile ricongiungere i contributi anche quando è coinvolta la Gestione separata dell’INPS. In concreto, i periodi contributivi possono essere trasferiti sia verso la Gestione separata da altre gestioni previdenziali, sia dalla Gestione separata verso altre gestioni, comprese le Casse professionali, nel rispetto delle norme che disciplinano ciascun ente.
 
In passato questa possibilità era stata esclusa perché la Gestione separata è nata fin dall’inizio interamente con il sistema contributivo, mentre altre gestioni erano ancora in una fase di transizione dal sistema retributivo al contributivo. Con il progressivo completamento di questa transizione, non vi è più motivo di tenere la Gestione separata “isolata” dalle altre forme di ricongiunzione.
 
Per il libero professionista questo significa poter valorizzare meglio tutta la propria storia contributiva. Chi ad esempio ha versato contributi sia alla propria Cassa professionale sia alla Gestione separata INPS può chiedere, nei limiti e secondo le regole previste, che tali periodi vengano riuniti, evitando che restino frammentati e poco utili ai fini della pensione. La ricongiunzione si aggiunge così alle opzioni a disposizione del professionista a fianco della totalizzazione e del cumulo.
 
Questo intervento da parte del Ministero arriva dopo che varie Sentenze dei Tribunali hanno già “spianato” la strada in tal senso e quindi, per evitare del contenzioso “inutile” e “dannoso” per le casse dello Stato, ha definitivamente dato il proprio benestare a tale possibilità.
 
Quindi si attende, da parte dell’Inps, la relativa circolare per la “stabilizzazione” di tale possibilità.
 
 
 
Fonte Ministero del Lavoro
 

lunedì 6 ottobre 2025

Rottamazione quinquies: come sarà L'intervento delle Regioni sui lavori per la rottamazione quinquies potrebbe modificare la misura. Vediamo le novità

 E' ormai noto che la rottamazione quinquies sarà inserita nella prossima legge di bilancio 2026.

Dall'iniziale annuncio nel decreto mille-proroghe, risalente ormai al mese di febbraio, i lavori sulla agevolazione prendono forma con l'avvio della manovra finanziaria.

Confrontando la nuova rottamazione con le precedenti emergono delle criticità che il Governo intende risolvere con la prossima edizione numero cinque.

Le definizioni agevolate, permettono di "fare cassa" ma il carico eccessivo delle prime due rate delle edizionio passate, ha spesso scoraggiato l’adesione da parte dei contribuenti.

Per risolvere questa distorsione, il Viceministro Leo ha dichiarato che si sta lavorando per “attenuare o eliminare il meccanismo iniziale penalizzante”, prevedendo per la edizione in arrivo, un piano di versamenti più graduale e sostenibile.

Obiettivo è quello di incentivare l’adesione dei contribuenti effettivamente interessati, senza creare difficoltà nella fase iniziale del percorso di regolarizzazione.

noltre la Rottamazione Quinquies dovrebbe prevedere un numero maggiore di rate mensili  e una tolleranza più ampia per le eventuali rate non versate in modo da evitare decadenze automatiche troppo rigide.

Vediamo maggiori dettagli.

1) Rottamazione quinquies: coma sarà

La rottamazione quinquies sarà approvata per il 2026 nella legge di bilancio.

A confermarlo è stato il Presidente della commissione Finanze del Senato, Massimo Garavaglia, che durante le votazioni del ddl di proroga della riforma fiscale è tornato sul tema specificando che “Proprio oggi in commissione Finanze abbiamo chiuso la discussione generale e fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al rientro; quindi al rientro a settembre possiamo chiudere il testo, di modo che sia pronto per essere inserito in legge di Bilancio”

Altro punto annunciato è quello del taglio dell'Iperf per il ceto medio.Secondo il Viceministro all’Economia Maurizio Leo, le due misure non sono, peraltro, incompatibili, pur se dovranno confrontarsi con le risorse a disposizione, scoglio da superare per una prossima realizzazione.

Ora, mentre il MEF è a lavoro per i documenti da presentare nel prossimo Cdm, continuano le anticipazioni sulla rottamazione quinquies.

Con buone probabilità, il calendario arriverà al massimo a otto anni, 96 rate. 

Inoltre l’idea quasi definitiva è di diversificare il piano di pagamento in base al valore del debito, riducendo quindi i tempi per le cartelle meno corpose.

Ricordiamo che le quattro precedenti rottamazioni, hanno avuto il problema delle rate troppo alte quando le somme da restituire sono consistenti. 

Rate alte soprattutto all’inizio del piano di rateizzazione hanno disincentivato l'adesione e quindi la nuova definizione agevolata dovrebbe prevedere rate tutte uguali con decadenza dopo un certo numero di mancati pagamenti

Restano sempre le ipotesi di esclusione per i contribuenti non meritevoli.

Questa sarebbe infatti la novità assoluta rispetto al passato, saranno esclusi i rottamatori di professione o contribuenti non meritevoli.In particolare tali contribuenti sono coloro i quali hanno già utilizzato le rottamazioni delle cartelle precedenti ma senza chiudere definitivamente il debito fiscale, quindi verosimilmente con il solo fine di bloccare pignoramenti o fermi amministrativi.

Quanto al perimetro degli importi che potranno rientrare nella rottamazione si dovrebbero prevedere degli anticipi per i soli debiti rilevanti.

Ad esempio per i debiti fiscali di importo superiore a 50.000 euro si valuta un anticipo obbligatorio fino al 5% dell’importo.

Il piano rateale dovrebbe inoltre prevedere, massimo 96 rate, inizialmente si era ipotizzato 120 rate mensili, e possibilità di saltare fino a 8 rate non consecutive prima della perdita del beneficio.

I debiti meno rilevanti dovrebbero essere onorati con una nuova forma di saldo e stralcio: cancellazione automatica per cartelle sotto una certa soglia.

Per tale misura non si hanno però molti dettagli.

Secondo il Viceministro Leo il lavoro tecnico sulla rottamazione numero cinque, ha individuato due priorità:

  • circoscrivere la platea, anche per ridurre i costi, concentrandosi sull’evasione nata dall'effettiva impossibilità di pagare, escludendo i recidivi,
  • favorirne l’adesione per aumentare l’efficacia del nuovo intervento.

In questa ottica si lavora per attenuare o eliminare il meccanismo iniziale, che fino ad ora ha fatto costare le prime due rate il doppio delle altre. Le ultime edizionie delle rottamazioni hanno infatti concentrato nelle prime due rate il 20% del debito da pagare, diviso in due tranche del 10% ciascuna,diluendo il restante 80% in altre 16 rate.

Si intende quindi, rivedere questa modalità in modo più lineare il piano dei versamenti.

Ora, sul tema rattomazione quinquies arriva il nodo delle Regioni.

Le Regioni all'atto dell'intesa con il Governo sulla relazione prodotta dalla Commissione tecnica per la gestione del magazzino di Equitalia hanno indicato diverse osservazioni sui lavori per la quinta edizione della definizione agevolata.

In particolare, viene specificato che "l’intervento dovrebbe prevedere contestualmente il divieto, per i soggetti beneficiari di tali “condoni”, di accedere successivamente a qualsiasi forma di finanziamento/erogazione/contributo a cura degli enti creditori. Non sarebbe irragionevole ipotizzare che eventuali finanziamenti/contributi/erogazioni futuri vengano corrisposti al beneficiario-contribuente al netto di quanto ancora dovuto al Fisco, in relazione a crediti che risultano ancora formalmente esigibili"

lunedì 30 dicembre 2024

Pensioni anticipata novita 2025

 Potenziamento Pensione anticipata contributiva a 64 anni:

Cosa cambia nel 2025....

Requisiti di accesso 2024

Per accedere alla pensione anticipata contributiva, i lavoratori devono soddisfare specifici requisiti:

- un'età minima di 64 anni;

- almeno 20 anni di contribuzione, escludendo i periodi figurativi; i lavoratori possono raggiungere questo requisito anche attraverso il cumulo contributivo previsto dall'

art. 1, comma 1 del 

D.Lgs. n. 184/1997; al cumulo possono concorrere, ai fini del diritto a pensione, anche i versamenti effettuati presso le gestioni previdenziali dei liberi professionisti, ma considerando solo le casse previdenziali che calcolano le pensioni con sistema interamente contributivo;

- l’assenza di contributi anteriori al 1996; chi risulta avere almeno un contributo al 31 dicembre 1995 può raggiungere la prestazione attraverso il computo presso la gestione Separata, accettando quindi il ricalcolo contributivo dello “spezzone” anteriore al 1996, ma deve rispettare i requisiti per il computo (almeno 15 anni di contributi complessivi, almeno un contributo ma meno di 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, almeno 5 anni di versamenti dal 1996 in poi, almeno un mese di contribuzione accreditato presso la gestione separata dell'INPS);

- l'assegno mensile deve essere almeno pari a 3 volte l'assegno sociale, che corrisponde a 1.603,23 euro lordi (valore 2024); per le donne con un figlio, la soglia è pari a 2,8 volte, mentre scende a 2,6 volte per le donne con due o più figli.

Per la liquidazione della pensione, è necessaria l'attesa di una finestra mobile pari a tre mesi.

L'importo della pensione non può superare 5 volte il trattamento minimo, fissato attualmente a 2.993,05 euro mensili lordi. Questo limite è applicabile fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni) e rappresenta un’altra novità significativa introdotta dalla Manovra 2024, rispetto alle normative precedenti.

Nuovi requisiti di accesso 2025

In base alla modifica introdotta durate l’iter di approvazione della legge di Bilancio 2025, dal prossimo anno i requisiti di soglia e contribuzione dovrebbero variare (salvo modifiche dell’ultimo minuto precedenti all’entrata in vigore della Finanziaria).

In particolare:

- per quanto concerne l’importo soglia, concorrerebbe a raggiungere il suo importo anche la rendita eventualmente spettante dalla previdenza complementare: in sostanza, considerando un lavoratore avente diritto a una pensione di per sé insufficiente per raggiungere l’importo soglia minimo, laddove lo stesso lavoratore vanti un montante contributivo, accreditato presso un fondo di previdenza complementare, idoneo a generare una rendita integrativa almeno pari alla differenza tra l’importo soglia e la pensione Inps spettante, l’interessato raggiungerebbe comunque il diritto al pensionamento a 64 anni.

Facciamo un esempio per capire meglio, ipotizzando che l’importo soglia valido nel 2025, pari a 3 volte l’assegno sociale, sia aumentato in base alla perequazione dello 0,8%, quindi ammonti a 1.616,06 euro mensili.

Consideriamo un lavoratore avente diritto:

- a una pensione anticipata contributiva INPS, a 64 anni e 3 mesi, pari a 1.300 euro;

- a un montante dei contributi accreditati presso il fondo di previdenza complementare che dia luogo a una rendita stimata in misura pari a 350 euro al mese;

- sommando la rendita integrativa alla pensione Inps superiamo l’importo soglia minimo utile alla pensione anticipata contributiva;

- pertanto, anche se la pensione erogata dall’INPS non supera l’importo minimo, il diritto alla pensione sussisterebbe ugualmente, grazie alla previdenza complementare.

Per chi si avvale di tale facoltà, però:

- il requisito contributivo, dal 2025, passa a 25 anni e viene ulteriormente aumentato a 30 anni dal 2030;

- non è possibile lavorare sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia: in sostanza, i redditi di pensione risulteranno incompatibili con i redditi di lavoro, salvo compensi derivanti da lavoro autonomo occasionale sino a 5.000 euro lordi annui.

Inoltre, dal 2030, per tutti, l’importo soglia salirà a 3,2 volte l’assegno sociale.

Novita 2025

 Misure per la famiglia


Una delle novità della nuova manovra finanziaria è il bonus bebè da 1.000€, che spetterà a tutti i nuovi nati (o adottati) a partire dal 1° gennaio 2025, per tutte le famiglie con ISEE fino a 40.000€. Vengono inoltre rafforzati i congedi parentali, con 3 mesi retribuiti all’80%, e il bonus nido che sarà pari a 3.600€, al di là del fatto che si abbiano altri figli. È stato anche istituito un fondo dedicato alle attività sportive e ricreative, per le famiglie con ISEE fino a 15.000€, che spetterà ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni. Confermata anche la carta “dedicata a te”. Infine, l’Assegno Unico non sarà conteggiato nella determinazione dell’ISEE, aumentando così la platea dei beneficiari di vari bonus fiscali.


 Sostegno ai salari


Il sistema IRPEF a 3 aliquote è diventato strutturale e viene dunque confermata la soglia fino a 28.000€ per l’imposta al 23%. Gli altri scaglioni sono pari al 35%, fino a 50.000€ e 43% per i redditi superiori. È stato inoltre confermato (e reso strutturale) il taglio del cuneo fiscale, ma con alcune modifiche: fino a 20.000€ il taglio è di tipo contributivo, come nel 2024. Da 20.000€ a 32.000€, il taglio diventa fiscale ed è pari a 1000€ annui, proporzionato al periodo di lavoro. Da 32.000€ a 40.000€ opera invece un sistema di diminuzione progressiva. Infine, le mamme lavoratrici potranno continuare a beneficiare dell’esonero contributivo al 100%, che è stato esteso anche ai contratti a tempo determinato e alle lavoratrici autonome. Ricordiamo che è necessario avere 2 figli e il bonus spetta fino al compimento del 10° anno di età del più piccolo; per chi ha almeno 3 figli, il bonus spetta fino al 18° anno di età del figlio più piccolo. In entrambi i casi la soglia di reddito imponibile, per beneficiare del bonus, è pari a 40.000€.


Pensioni


Per quanto riguarda le misure dedicate alle pensioni, vengono confermate per il 2025 le tre possibilità di uscita anticipata dal mondo del lavoro: Quota 103, Opzione donna e Ape sociale, oltre naturalmente al pensionamento anticipato per il lavoro notturno o usurante. Sarà inoltre possibile anticipare la pensione a 64 anni, cumulando la previdenza obbligatoria con quella complementare.


Lavoro


Sono stati confermati, fino al 2027, due incentivi legati ai premi di produzione e ai cosiddetti fringe benefit. Per i primi è prevista la tassazione agevolata al 5%, che vale anche per la partecipazione agli utili d’impresa. I fringe benefit, invece, restano confermati con le vecchie soglie esentasse (2.000€ per i lavoratori con figli, 1.000€ per gli altri), ma è stata anche introdotta una nuova possibilità: i nuovi assunti, che nel 2024 hanno avuto un reddito inferiore a 35.000€ e che accettano di trasferire la propria residenza di oltre 100km, potranno ricevere un incentivo esentasse fino a 5.000€ annui, per i primi due anni di contratto a tempo indeterminato.

mercoledì 4 dicembre 2024

ISCRIZIONE PIATTAFORMA SIISL NASPI/DIS COLL

 Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 

 Iscrizione dei cittadini beneficiari delle prestazioni di NASpI e DISCOLL nel Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Modalità attuative L’articolo 25 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dispone che: “I percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e quelli dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85. Gli stessi soggetti sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 21 novembre 2024, n. 174, in attuazione delle su indicate disposizioni definisce le modalità e i termini di iscrizione dei percettori delle citate prestazioni alla piattaforma SIISL e quelle con cui i percettori di NASpI e DIS-COLL sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del Patto di Attivazione Digitale e del Patto di Servizio Personalizzato sulla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa). Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano le modalità di iscrizione dei cittadini beneficiari delle prestazioni di NASpI e DIS-COLL alla piattaforma SIISL e i relativi adempimenti a carico dei soggetti iscritti.


Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 28-11-2024 Messaggio n. 4011 OGGETTO: Premessa Iscrizione dei cittadini beneficiari delle prestazioni di NASpI e DISCOLL nel Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Modalità attuative L’articolo 25 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dispone che: “I percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e quelli dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85. Gli stessi soggetti sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 21 novembre 2024, n. 174, in attuazione delle su indicate disposizioni definisce le modalità e i termini di iscrizione dei percettori delle citate prestazioni alla piattaforma SIISL e quelle con cui i percettori di NASpI e DIS-COLL sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del Patto di Attivazione Digitale e del Patto di Servizio Personalizzato sulla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa). Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano le modalità di iscrizione dei cittadini beneficiari delle prestazioni di NASpI e DIS-COLL alla piattaforma SIISL e i relativi adempimenti a carico dei soggetti iscritti

1. Iscrizione dei percettori di NASpI e DIS-COLL sulla piattaforma SIISL A fare data dal 24 novembre 2024, il soggetto che richiede la Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) è iscritto d’ufficio, per il tramite dell’INPS, sulla piattaforma SIISL, con decorrenza dalla data di inizio di fruizione della prestazione. All’atto dell’iscrizione, l’INPS trasmette alla piattaforma SIISL, oltre ai dati anagrafici e a quelli relativi alla domanda di NASpI e DIS-COLL, anche i dati di contatto del beneficiario della prestazione, quali l’indirizzo di residenza e il domicilio se diverso dalla residenza, la PEC se presente, l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare presenti nella domanda di NASpI o DISCOLL. L'utente può in qualsiasi momento modificare sulla piattaforma SIISL i propri dati di contatto email e recapiti telefonici. La piattaforma SIISL verifica i dati di contatto tramite l’invio di una comunicazione e-mail o messaggio SMS, con richiesta di conferma della ricezione da parte dei destinatari. 2. Adempimenti a carico del soggetto iscritto al SIISL Il beneficiario dell’indennità NASpI o DIS-COLL è tenuto, entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui inizia la fruizione della prestazione medesima, ad accedere alla piattaforma SIISL al fine di procedere alla compilazione dei dati utili per il Patto di Attivazione Digitale e alla relativa sottoscrizione, dei dati utili a integrare il curriculum vitae e delle informazioni utili ai fini della redazione del Patto di Servizio Personalizzato che verrà poi finalizzato dal Centro per l’Impiego. All’approssimarsi del termine di 15 giorni, la piattaforma SIISL invia una comunicazione informativa al beneficiario di riepilogo degli adempimenti sopra richiamati. La mancata ricezione della comunicazione non rileva ai fini dell'adempimento dell'obbligo sopra descritto. In caso di mancato adempimento nei termini descritti, che, si ricorda, non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  i percettori di NASpI e DIS-COLL ricevono dalla piattaforma SIISL una ulteriore comunicazione che li invita a prendere contatti con il Centro per l'Impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato e programmare attività lavorative, aggiornamenti o riqualificazioni professionali come richiesto dalla legge. Diversamente, ferma restando la disciplina della condizionalità di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2015, il Centro per l'Impiego segnala al SIISL, tramite il SIU (Sistema informativo unitario), la mancata presentazione da parte del percettore di NASPI o DIS-COLL senza giustificato motivo e, per il seguito dell'attività del beneficiario durante il periodo di fruizione NASPI, le sanzioni previste dall'articolo 21, comma 7, lettera a), del medesimo decreto legislativo. L’Istituto, al fine di fornire agli utenti beneficiari delle predette prestazioni adeguata informativa in ordine ai richiamati adempimenti, ha integrato i provvedimenti di accoglimento delle domande di NASpI e DIS-COLL presentate a decorrere dal 24 novembre 2024 con apposita informativa riguardo alle modalità e ai termini di accesso alla piattaforma SIISL. Sul punto si evidenzia che l’accesso alla piattaforma SIISL è consentito fintanto che l’utente è titolare della prestazione. Infatti, nel caso in cui intervenga una causa di cessazione della prestazione NASpI o DIS-COLL, l’iscrizione alla piattaforma SIISL è archiviata per un periodo di cinque anni. Diversamente se l’erogazione della prestazione è soltanto sospesa, l’iscrizione alla piattaforma SIISL rimane attiva

Il percettore di NASPI o DIS-COLL, una volta iscritto alla piattaforma SIISL e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, può visualizzare tutte le offerte di lavoro o le proposte formative pubblicate nella piattaforma medesima, che consente di ordinare le stesse in base ad appositi filtri e a un indice di affinità. Al riguardo, si precisa che le proposte di lavoro e le opportunità formative sono visibili a prescindere dalla stipula del Patto di Servizio Personalizzato e che le proposte indicizzate non determinano effetti automatici ai fini dell’applicazione delle condizionalità, la cui disciplina e il relativo impianto sanzionatorio continuano a essere regolati dal decreto legislativo n. 150/2015. Il 

Direttore Generale INPS

Valeria Vittimberga