sabato 12 marzo 2016

730 2016

Il modello 730/2016 ordinario e precompilato presenta tante novità in merito agli oneri detraibili e deducibili IRPEF, ai dati precompilati e ai nuovi quadri. Ecco tutte le novità :

Importanti novità per i contribuenti che dovranno compilare ed inviare il modello 730/2016 ordinario e precompilato all’ Agenzia delle Entrate.
Le novità 2016 sul modello 730 precompilato riguardano gli oneri detraibili e deducibili ai fini IRPEF, i dati precompilati grazie agli archivi che alimenteranno la dichiarazione dei redditi precompilata e le novità in materia di donazioni, negoziazione assistita e condominio.
L’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta in materia di modello 730/2016 precompilato con la circolare numero 3/E/2016.
Ecco le principali novità in materia di modello 730/2016 ordinario e precompilato.

Modello 730/2016 precompilato: le informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate

Il modello 730/2016 precompilato è al suo secondo anno di vita. Come sappiamo, lo scorso anno le cose non sono andate benissimo, considerando che ben 9 contribuenti su 10 hanno deciso di ricorrere ad un CAF o commercialista.
Quali sono i dati che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente nell'ambito del modello 730/2016 precompilato?
Ecco tutti i dati fiscali che andranno nella dichiarazione dei redditi precompilata che verrà messa a disposizione dei contribuenti a partire dal prossimo 15 aprile 2016:
  • i dati relativi alla certificazione unica 2016;
  • gli oneri deducibili ed indetraibili ai fini IRPEF come le spese sanitarie, gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi, ecc;
  • tutti gli altri dati presenti nel database dell’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, in merito ai dati fiscali occorre sottolineare come anche quest’anno non tutti i dati relativi agli oneri deducibili e detraibili saranno messi a disposizione del contribuente. L’esempio più rilevante è quello delle spese farmaceutiche (farmaci da banco in particolare) che non saranno completamente indicate nel modello 730/2016 precompilato.

Modello 730/2016 ordinario e precompilato: detrazioni IRPEF per spese sanitarie

Le spese sanitarie rappresentano sempre una parte importante del modello 730.
La normativa attuale prevede che nel modello 730/2016 possano essere detratte ai fini IRPEF le spese sanitarie nella misura del 19% dell’importo che supera i 129,11 euro.
La recente circolare numero 3/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta, in particolare, sul tema dei trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia, sui trattamenti forniti da pedagogisti e della «haloterapia».
Per un elenco dettagliato delle voci relative alle spese in farmaci che possono essere detratte, i lettori interessati possono fare riferimento al seguente approfondimento:
Detraibilità 2016 farmaci, para-farmaci e spese mediche. La guida completa
Le spese sanitarie devono essere inserite nel rigo E1 colonne 1 e 2 del modello 730/2016 precompilato.

Modello 730/2016 ordinario e precompilato: le spese di istruzione

Anche le spese di istruzione rappresentano una componente fondamentale del modello 730/2016 precompilato.
Una novità importante del modello 730/2016 è la possibilità di portare in detrazione le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado; la circolare n. 3/E/2016 ha chiarito che “le tasse, i contributi obbligatori, i contributi volontari e le altre erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici e sostenuti per la frequenza scolastica rientrano tra le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria”.
Su tali spese di istruzione è previsto un limite di detraibilità pari ad euro 400 per alunno o studente (detraibilità con aliquota pari al 19%).
Le spese di istruzione devono essere inserite nel rigo E8 - codice 12 del modello 730/2016 precompilato.

Modello 730/2016 ordinario e precompilato: le detrazioni per abitazione principale e pertinenze

La circolare 3/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta anche in materia di detrazioni IRPEF per abitazione principale, individuando in particolare le pertinenze che danno diritto alle agevolazioni fiscali per un importo massimo calcolato sul totale della rendita catastale dell’unità immobiliare considerata.
In materia di detrazioni IRPEF sulle abitazioni principali, si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 ha confermato anche per il 2016 il bonus mobili.

Modello 730/2016 precompilato: lo sconto per negoziazione assistita

Un’altra novità importante del modello 730/2016 è quella relativa ai nuovi crediti d’imposta sulle negoziazioni assistite.
Per il periodo d’imposta 2015 (in via del tutto sperimentale) alle parti che hanno sostenuto spese per negoziazioni assistite o arbitrati, è riconosciuto, in caso di successo, un credito d’imposta pari al compenso pagato fino allo somma di euro 250.
Il credito d’imposta per le negoziazioni assistite deve essere inserito nel nuovorigo G11 del modello 730/2016.

Modello 730/2016 precompilato: il credito d’imposta sulle donazioni

Un’ulteriore novità del modello 730/2016 è data dalla possibilità di indicare il nuovo credito d’imposta 65% sulle donazioni per istituti scolastici, pubblici e privati, prodromico “alla realizzazione di nuove strutture scolastiche, alla manutenzione e al potenziamento di quelle esistenti o a interventi per l’occupabilità degli studenti”.
Il credito d’imposta sulle donazioni deve essere inserito nel nuovo rigo G9 del modello 730/2016.

Modello 730/2016 precompilato: la novità per gli amministratori di condominio

Altra novità del modello 730/2016 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate è relativa agli amministratori di condominio.
E’ stato introdotto, infatti, un nuovo quadro nel modello 730/2016: si tratta del nuovo quadro K in cui gli amministratori di condominio, in luogo del quadro AC del modello UNICO PF, comunicheranno all’Agenzia delle Entrate gli acquisti dell’anno ed i lavori edilizi detraibili al 50%.
Con il quadro AC del modello UNICO PF l’amministratore di condominio:
  • comunica all’Agenzia delle Entrate gli importi annuali dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno precedente, unitamente ai dati anagrafici dei fornitori del condominio medesimo;
  • comunica all’Agenzia delle Entrate i dati catastali dei condomini che sono stati interessati dagli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le cui spese sono detraibili nella misura del 36/50% (con una ripartizione effettuata in base ai millesimi).
Qualora l’amministratore di condominio, negli anni passati, fosse stato esonerato dalla presentazione del proprio modello UNICO, era prevista la possibilità di presentare solo il frontespizio della dichiarazione dei redditi, unitamente al quadro AC.
Questa presentazione potrà essere sostituita, a partire da quest’anno, dalla compilazione del quadro K nel modello 730/2016.

martedì 16 febbraio 2016

Pensioni, tutte le misure in legge di Stabilità

l nuovo part-time per la pensione, la settima salvaguardia esodati, Opzione Donna, no tax area: misure sulle pensioni inserite in Legge di Stabilità 2016


Si tratta di una serie di provvedimenti che non affrontano il tema della flessibilità in uscita, su cui il dibattito resta acceso.

Settima salvaguardia esodati

Riguarda 26mila 300 lavoratori in mobilità, autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi, cessati, in congedo per assistere figli con disabilità grave, o con contratto a tempo determinato, con decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2017. Il provvedimento salva esodati è contenuto neicommi da 263 a 270 della legge 208/2015, la Legge di Stabilità 2016, che dettagliano tutti i requisiti richiesti dalle singole categorie di lavoratori. Le domande vanno presentate all’INPS o alla Direzione Territoriale del Lavoro entro il prossimo 1° marzo 2016. Sono già disponibili i provvedimenti applicativi del ministero del Lavoro e dell’INPS.

Opzione Donna

La possibilità di prepensionamento a 57 o 58 anni (per dipendenti e autonome), con 35 anni di contributi, viene estesa alle lavoratrici che maturano il diritto dopo il 31 novembre 2014 ed entro il 31 dicembre 2015. In pratica, viene superata l’interpretazione restrittiva INPS che ha impedito l’accesso all’Opzione Donna a queste lavoratrici, limitandola alle donne che maturavano la decorrenza della pensione entro fine 2015. Previsto anche un meccanismo che elimina i tre mesi di finestra contributiva che escludevano le lavoratrici nate nell’ultimo trimestre dell’anno. il riferimento normativo è il comma 281 della Legge di Stabilità.

No tax area

Sale a 8mila euro (dai precdenti 7mila 759) la soglia di esenzione per i pensionati con più di 75 anni, e c’è un incremento analogo, da 7mila 500 a 7mila 750 euro, per i pensionati sotto i 75 anni. La norma è contenuta nel comma 290 della Legge di Stabilità. Tecnicamente, vengono alzate le rispettive detrazioni.

Part-time per la pensione

Il comma 284 introduce una nuova possibilità di part-time per lavoratori a cui mancano meno di tre anni al raggiungimento della pensione (si tratta di coloro che maturano il requisito entro il 31 dicembre 2018). In base a specifico accordo con il datore di lavoro, possono ridurre l’orario di lavoro dal 40 al 60%, prendendo alla fine del mese in busta paga una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Al termine del periodo di part-time agevolato, il lavoratore andrà in pensione con l’assegno pieno.

Aliquota contributiva autonomi

Confermata al 27% l’aliquota contributiva per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, titolari di partita IVA. Senza questa disposizione, contenuta nel comma 203della manovra, l’aliquota contributiva per la gestione separata INPS sarebbe salita al 28% in base all’articolo 10-bis del decreto legge 192/2014, che prevede un ulteriore incremento al 29% nel 2017.

Contributo baby sitting

Ci sono la proroga al 2016 del voucher baby sitting previsto in via sperimentale nell’ultimo triennio (2013-2015) in alternativa al congedo parentale, e l’estensione del contributo alle madri lavoratrici autonome e imprenditrici (commi 282-283).

Altre norme sulle pensioni

  • Lavoratori esposti all’amianto (comma 274): i benefici previdenziali previsti dall’articolo 13, comma 2, della legge 257/1992 sono estesi a ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di coibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell’ ente territoriale, anche se non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti, che risultano ammalati con patologia asbesto;
  • tetto contanti: non si applica al pagamento delle pensioni pubbliche l’innalzamento del tetto contanti a 3mila euro previsto dalla manovra, il limite resta a mille euro. In pratica, non ci sono cambiamenti rispetto agli anni passati.

martedì 9 febbraio 2016

Agevolazioni per assunzioni 2016: giovani, donne

 Agevolazioni per assunzioni in vigore nel 2016, con i bonus relativi a categorie particolari di lavoratori segue tabella riepilogativa


Le agevolazioni per assunzioni: altre categorie di lavoratori

AGEVOLAZIONI E  RIFERIMENTO NORMATIVO
REQUISITI  LAVORATORI
AZIENDE DESTINATARIE
DETTAGLI BENEFICI  PREVISTI
 PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI RACCOMANDAZIONE CE   22.4.2013/C 120/01 ; D. MIN LAV 23.1.2015 N.10)
- Giovani  disoccupati e non studenti
 tra i 15 e 29 anni

- registrati  sul portale Garanzia giovani. it.

DATORI DI LAVORO PRIVATI;
AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE
Sgravi contributivi con aliquote diverse per le assunzioni commisurati al profilo del lavoratore e parametrati per durata del contratto :da un minimo di  1.500 euro a un massimo di  6.000 euro

“ASSUNZIONE DONNE  IN AREE SVANTAGGIATE”
( LEGGE N.92-2012)
- Donne di qualsiasi età da parte datori di lavoro privati  

- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi

- residenti in aree svantaggiate
AZIENDE CON SEDE IN AREE SVANTAGGIATE
  1. per assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi;
  2. per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 18 mesi.
In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.

APPRENDISTATO
(L. 190/2014)
giovani di età compresa tra 15 e 29 anni (fino al giorno precedente al compimento dei 30 anni di età).  
TUTTE LE IMPRESE
Benefici contributivi:
  1. contribuzione pari al 10%.
  2. Per le aziende fino a 9 dipendenti contribuzione azzerata per i primi 3 anni di contratto (soggetto alla regola del “de minimis”). anni successivi al terzo la contribuzione 10%.
In caso di conferma al termine dell'apprendistato, l’agevolazione per i 12 mesi successivi.
Benefici economici:
Possibilità di inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiore rispetto alla qualifica da conseguire e/o di riconoscere una retribuzione pari ad una percentuale di quella prevista per un lavoratore già qualificato, secondo quanto previsto dal contratto collettivo.

ASSUNZIONE AGEVOLATA GIOVANI GENITORI (LEGGE N.247-2007):

- Disoccupati e lavoratori precari i fino a 35 anni di età con figli minori;
- iscritti alla banca dati per l'occupazione dei giovani genitori.
TUTTE LE IMPRESE
Incentivo una tantum di 5mila euro  dall'INPS (messaggio 20065/2011)
PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
A PARTIRE DAL 14.9.2015
ASSUNZIONE LAVORATORI SVANTAGGIATI  (LEGGE.N. 381-1991):
persone svantaggiate:
- invalidi fisici, psichici e sensoriali; - ex degenti di ospedali psichiatrici; - soggetti in trattamento psichiatrico; - tossicodipendenti, alcoolisti; - minori in età lavorativa con forti difficoltà in ambito familiare; - persone detenute o internate ammesse al lavoro esterno
COOPERATIVE SOCIALI
sgravio totale (pari al 100%) della contribuzione obbligatoria previdenziale e assistenziale
ASSUNZIONE DI DETENUTI E INTERNATI
( LEGGE N.193-2000)
persone detenute o internate o sottoposte a  misure alternative alla detenzione
COOPERATIVE SOCIALI - IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE 
Per contratti  di lavoro subordinato non inferiore a 30 giorni:
 Credito fiscale nelle misure mensili di :
- euro 520,00 a decorrere dal 2014 per lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all’esterno;
euro 300,00 a decorrere dal 2014, nel caso di assunzione di lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi


ASSUNZIONE DISABILI
 (LEGGE N.68-1999 - D.LGS 151/2015)


assunzioni di soggetti iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio

IMPRESE PRIVATE CON OLTRE 15 DIPENDENTI


  1. contributo nella misura del 70% per ogni assunto a tempo indeterminato (o a tempo determinato oltre 12 mesi) con disabilità intellettiva e psichica riduzione capacità lavorativa oltre il 45%, per 60 mesi;
  2. al 70% (per ogni lavoratore  con riduzione capacità lavorativa oltre il 79% o minorazioni dalla I alla III categoria - tabelle  DPR 915/1978, per max  36 mesi
  3. al 35% (in precedenza  25% ) se la riduzione della capacità lavorativa è  compresa tra il 67% ed il 79% o minorazioni dalla IV alla VI categoria - tabelle DPR 915/1978; per max  36 mesi
Il contributo va calcolato sulla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali
DECORRENZA DAL 1-1-2016

 “RIENTRO DEI CERVELLI “
( LEGGE N. 238-2010)


soggetti  nati nella UE dopo il 1.1.1969  rientrati  in Italia entro il 31.12.2015
  1. dipendentI
  2.  giovani imprenditori o lavoratori autonomi

AZIENDE PRIVATE CON SEDE IN ITALIA
Imponibilità limitata al 20 (per le lavoratrici) ed al 30 per cento (per i lavoratori) del reddito imponibile
  1.  devono farne richiesta al datore di lavoro entro 3 mesi dall'assunzione (si richiede che il lavoratore non sia stato residente nel territorio italiano nei cinque periodi di imposta precedenti al trasferimento nonché l'impegno a permanere in Italia per almeno due anni.);
  2.  l'imponibilità ridotta va fatta valere in Unico 2016
n.b. Si decade dal beneficio fiscale se si trasferisce nuovamente la residenza o il domicilio fuori dall’Italia prima di cinque anni dalla prima fruizione .