giovedì 29 novembre 2012

SALDO IMU

Assieme al saldo, entro il 17 dicembre dovrà essere versato anche il conguaglio. A giugno, infatti, l’acconto è stato calcolato con le aliquote provvisorie mentre ora si dovrà tener conto delle modifiche all’imposta decise da ciascun Comune.

Le delibere comunali sono fondamentali per calcolare il saldo Imu, è possibile consultarle sul sito internet del ministero delle finanze. Nel caso in cui i Comuni non le avessero ancora pubblicate, si consiglia di utilizzare il sito internet del Comune interessato, o di rivolgersi direttamente all’ufficio tributi. Le modifiche apportate dai Comuni non sono secondarie, essi infatti hanno avuto ampi margini di manovra, e le differenze rispetto a quanto versato in acconto potrebbero essere anche rilevanti, soprattutto per quanto riguarda le seconde case.

Come calcolare il saldo

Una volta recuperata la rendita catastale, attraverso l’atto notarile o il sito del Territorio, bisogna rivalutarla del 5%.
Se ad esempio la rendita è di 700, bisognerà effettuare il seguente calcolo: 700×1,05=735
Dopodiché bisogna calcolare il valore catastale, dato dalla rendita catastale rivalutata (nel nostro esempio 735), moltiplicata per il coefficiente corrispondente alla categoria catastale del fabbricato (nel nostro esempio160 735×160=117.600):
  • 160 per case e pertinenze, gruppo catastale A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7;
  • 140 per i fabbricati del gruppo catastale B, C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per uffici, banche e assicurazioni, gruppo catastale A/10 e D/5;
  • 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (tranne D/5);
  • 55 per i negozi, gruppo catastale C/1.
Il passo successivo sarà quello di individuare: 
  • l’aliquota decisa dal Comune, per esempio il Comune di Padova ha deliberato l’aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale, e dell’1,02% per la seconda casa;
  • eventuali detrazioni decise dal Comune (quelle di base sono 200 € + 50 € per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni).
A questo punto al valore catastale prima calcolato bisogna applicare le aliquote e le detrazioni previste dal Comune, e decurtare le somme versate a titolo di acconto. Nel nostro esempio: 117.600×0,4%-200=270,4-135=135,4(abitazione principale)
Per le abitazioni diverse da quella principale bisogna ricordarsi di suddividere la quota comunale da quella erariale, ricordando che mentre la prima è suscettibile di modifiche da parte di ciascun comune, la seconda è invece fissa (0,38% su base annua).
 

Le modifiche attuate dai Comuni

Come anticipato prima, le modifiche alle aliquote e alle detrazioni stabilite da ciascun Comune riguardano la quota comunale dell’Imu, non quella erariale. Oltre all’abitazione principale, alle relative detrazioni, e alle seconde case vi sono altre fattispecie in cui i Comuni possono aver introdotto modifiche rilevanti.
Per esempio l’aliquota dell’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti: la disciplina Imu non prevede più, come invece avveniva con l’Ici, la possibilità di assimilare l’abitazione concessa in uso gratuito all’abitazione principale. In generale, quindi, tale abitazione sconterà l’aliquota ordinaria tuttavia sono diversi i Comuni che hanno previsto comunque, per questa fattispecie, un’aliquota agevolata.
Vi sono poi le c.d. assimilazioni, ossia i casi in cui la disciplina dell’Imu prevista per le abitazioni principali si estende ad alcune fattispecie stabilite dai singoli Comuni:
  • le abitazioni degli anziani e disabili lungodegenti;
  • le abitazioni dei cittadini italiani residenti all’estero.
Nel caso in cui il Comune abbia previsto l’assimilazione all’abitazione principale, ad esempio per gli anziani ricoverati, in ritardo rispetto alla scadenza della prima rata, il contribuente in sede di acconto avrà versato l’Imu considerando l’immobile come seconda casa, e pertanto avrà versato anche la quota erariale. In sede di saldo, pertanto, si dovrà considerare l’immobile come abitazione principale, e nel caso in cui dovesse emergere un credito, che riguardi sia l’imposta erariale sia quella comunale, si ritiene che il rimborso possa essere chiesto per intero al Comune, considerando che nulla è stato disposto per la restituzione delle somme dovute a titolo di imposta erariale. Sul punto però di auspicano chiarimenti da parte delle Finanze.
A tutto ciò si devono poi aggiungere le eventuali agevolazioni previste per:
  • i fabbricati locati, per i quali era possibile ridurre l’aliquota fino allo 0,4%. Se la quadratura del bilancio comunale ha consentito qualche margine di manovra, i sindaci hanno generalmente scelto di ridurre la tassazione sugli affitti concordati;
  • gli immobili non produttivi di reddito fondiario;
  • gli immobili posseduti dai soggetti Ires;
  • gli immobili merce.
In considerazione di questa ampia potestà regolamentare, i contribuenti devono necessariamente consultare le delibere del proprio Comune, per non commettere errori nel versamento.
 

Versamento

L’Imu va versata con il modello F24, e a decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile usare anche il bollettino postale (che dovrà essere approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze).
Il pagamento dovrà essere effettuato all’unità di euro, pertanto con arrotondamento:
  • per difetto, se la frazione è ≤ a 49 centesimi;
  • per eccesso, se la frazione è > a 49 centesimi;
    per ciascun rigo del Modello F24.
Per il versamento sono stati istituiti, con la Risoluzione 12.4.2012 n. 35/E, i seguenti codici tributo:
  • 3912 “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze -COMUNE”
  • 3913 “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”
  • 3914 “IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”
  • 3915 “IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO”
  • 3916 “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”
  • 3917 “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO”
  • 3918 “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE”
  • 3919 “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO”
  • 3923 “IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”
  • 3924 “IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”.
Per quanto riguarda, invece, l’importo minimo da versare, se il Comune non ha deliberato nulla in proposito, vale la regola statale per cui il versamento non è dovuto se l’imposta complessivamente dovuta è inferiore a 12 euro.

giovedì 15 novembre 2012

Famiglia, Imprese,Irap e Esodati ecco cosa cambia

Dopo una lunga seduta notturna, la Commissione Bilancio della Camera ha approvato la legge di stabilità e la legge di Bilancio. 

Fino all'ultimo momento c'è stato spazio per alcune modifiche al testo. Restano i punti saldi dell'accordo raggiunto tra il ministero dell'Economia Grilli: via la franchigia (che avrebbe pesato sulle famiglie con redditi medio-bassi), stop al tetto alle detrazioni. Addio al calo dell'Irpef. In compenso l'Iva rimarra al 10% per l'aliquota più bassa, mentre aumenterà dal 21 al 22% quella più elevata. In extremis entrano nell'emendamento anche altre misure, che rendono il provvedimento più progressivo (cioè più leggero per le famiglie più povere) e alleggeriscono il carico fiscale in base al numero dei figli. Con alcune novità delle ultime ore.
FAMIGLIE - Cresce il contributo destinato alle famiglie. Cambiano le detrazioni per i carichi familiari: per i figli con più di tre anni si passa a 950 euro. Il ritocco più consistente è arrivato per i figli con meno tre anni: lo sconto Irpef, che già ieri un emendamento aveva aumentato da 900 a 1080 euro, arriverà a 1220. Vantaggi più consistenti per le famiglie con due figli a carico e redditi inferiori ai 30 mila euro l'anno. Le deduzioni, secondo un progressività piuttosto accentutata, tendono a diminuire con l'aumento del reddito.           
IMPRESE - Non solo tagli. Confermate le misure che mirano ad alleggerire il carico fiscale delle imprese. La prima riguarda la produttività: oltre al miliardo e 600 milioni già previsto, arriveranno altri 800 milioni tra il 2014 e il 2015. Resta però l'incognita dell'accordo tra imprese e sindacati, condizione essenziale per sbloccare i fondi. Tasse più leggere anche grazie al miliardo stanziato per ridurre l''Irap dal 2014. Le deduzioni per lavoratore dipendente salgono a 7.500 da 4.600 euro, a 13.500 da 10.600 le deduzioni per i lavoratori di sesso femminile e di età inferiore ai 35 anni. Nel caso di assunzioni nel Mezzogiorno, le deduzioni salgono a 15.000 e a 21.000 euro dai livelli attuali di 9.200 e 15.200.
Viene istituito un fondo, con una dotazione di 248 milioni nel 2014 e di 292 nel 2015, che mira a escludere dal pagamento dell'Irap i piccoli imprenditori che non hanno lavoratori dipendenti e che impiegano beni strumentali di valore non superiore a una soglia da determinare con uno specifico decreto attuativo.
CUNEO FISCALE- Dal 2014 ci sarà anche un taglio al cuneo fiscale per circa 1,4 miliardi di euro.
IVA E IRPEF - L'ultima versione del testo conferma l'intesa raggiunta tra i relatori della legge e il ministro Grilli due settimane fa: Saltano il taglio dell'Irpef sui redditi fino a 28.000 euro, la franchigia di 250 euro su deduzioni e detrazioni e il tetto di 3 mila euro alle spese detraibili. Secondo i primi calcoli, franchigia e tetto avrebbero penalizzato soprattutto i redditi medio-bassi, con un effetto regressivo. Gli emendamenti tendono a riequilibrare la situazione. L'aliquota Iva resta ferma al 10% mentre l'aliquota ordinaria del 21% salirà al 22% dal mese di luglio del 2013.
PIU' ESODATI TUTELATI - Saranno 10.130, secondo la Ragioneria dello Stato, gli esodati salvaguardati dalla legge di stabilita', oltre ai 120mila gia' tutelati dagli altri provvedimenti. I 100 milioni necessari arriveranno dalle risorse gia' stanziate ma non ancora utilizzate. Monitoraggio entro il 30 settembre 2013 e, nel caso fossero necessarie risorse aggiuntive, stop alla rivalutazione delle pensioni 6 volte superiori alla minima.
ANTICIPAZIONE DEL FONDO TAGLIA-TASSE - Gia' dal prossimo anno il Governo in sede di Def valutera' il il gettito della lotta all'evasione del 2012 per finanziare il fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di famiglie e imprese.
SCUOLA, STOP AUMENTO ORARIO DOCENTI - Stop all'aumento dell'orario di presenza a scuola dei professori che, secondo il testo uscito da Palazzo Chigi, sarebbe invece passato da 18 a 24 ore. A copertura anche la chiusura di una delle sedi del ministero dell'Istruzione, in viale Kennedy a Roma. Prevista una riduzione di distacchi e permessi sindacali per docenti e personale scolastico, dei fondi per il progetto 'smart city' e dei Fondi First e Trin. 47,5 milioni in meno anche per il fondo per l'offerta formativa.
PATTO DI STABILITA' - Deroga al patto di stabilita' interno per i Comuni colpiti da dissesto idrogeologico.
FONDO PER RICERCA PMI - Credito d'imposta per imprese che affidano attivita' di ricerca e sviluppo a universita', enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.
BELICE - Dieci milioni nel 2013 per le zone colpite dal terremoto del Belice, di oltre 40 anni fa, per definire le contenzioni in atto.
STOP RISPARMI SU ILLUMINAZIONE - Stralciata per motivi di sicurezza la cosiddetta 'operazione cieli bui', che prevedeva lo spegnimento parziale dell'illuminazione notturna nei centri abitati.
STRETTA SU FALSI INVALIDI - Mezzo di milione di nuove verifiche in tre anni per scovare i falsi invalidi civili nel prossimo triennio
CUD PER VIA TELEMATICA - A partire dal 2013 gli enti  previdenziali rendono disponibile il Cud in modalita' telematica.
Il provvedimento potrebbe arrivare in aula già oggi, intorno alle 15.

martedì 6 novembre 2012

Apprendistato: una circolare dell’INPS sulle modalità per ottenere lo sgravio contributivo


L’Istituto di previdenza, con la circolare n. 128 del 02/11/2012, ha fornito le indicazioni per ottenere gli sgravi contributivi in relazione all’assunzione di apprendisti. La legge n. 183 del 12 novembre 2011 ha previsto, all’articolo 22, l’azzeramento dei contributi a carico del datore di lavoro per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 da datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti. Per utilizzare questa agevolazione sono state indicate le modalità operative cui aspetti rilevanti riguardano: la definizione e la disciplina generale; la regolamentazione; i limiti quantitativi; la clausola di stabilizzazione; lo sgravio contributivo; la regola “de minimis”.

lunedì 15 ottobre 2012

Tassate pensioni e assegni d'invalidità oltre 15 mila euro di reddito

LE SORPRESE  DEL RIORDINO FISCALE

Non solo il giro di vite sulle detrazioni e le deduzioni fiscali. Con la crisi e l'esigenza del pareggio di bilancio le maglie del fisco si stringono anche su molte rendite rimaste finora protette dall'imposizione tributaria, e che da domani, per la maggioranza dei contribuenti italiani, saranno tassate. È il caso, ad esempio, dei capitali riscossi in caso di morte in funzione dei contratti di assicurazione sulla vita. Ma anche delle pensioni e delle indennità di accompagnamento per gli invalidi, le pensioni di guerra di ogni genere, gli assegni previdenziali reversibili, le tredicesime e le indennità dei ciechi civili, le pensioni privilegiate dei militari, quelle connesse alle decorazioni all'Ordine militare, e perfino i "soprassoldi" (così ancora si chiamano gli assegni mensili) legati alle medaglie al Valor militare. Tutte queste prestazioni non saranno più esentasse, come oggi, ma sottoposte all'imposizione progressiva dell'Irpef per tutti i contribuenti che dichiarano oltre 15 mila euro annui lordi.

Il tetto dei 15 mila euro di reddito vale anche per continuare a godere dell'esenzione fiscale prevista da una legge del 1973 sui «capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita». Le somme versate dalle compagnie assicurative a titolo di capitale, per chi dichiara oltre 15 mila euro, saranno dunque sottoposte «all'imposta sul reddito delle persone fisiche e alle imposte locali sui redditi». Perdono l'esenzione fiscale, sempre per i contribuenti con i redditi oltre il limite, le pensioni privilegiate militari, ovvero quelle riconosciute ai militari di leva invalidi per cause di servizio, che finora erano esenti in quanto considerate "risarcitorie". Esattamente come le pensioni di guerra (l'Inps ne paga 300 mila l'anno, un quarto delle quali supera i 2 mila euro mensili) riconosciute agli ex combattenti, ai partigiani, ai mutilati e agli invalidi di guerra, così come alle vedove e agli orfani, e che da domani saranno anch'esse tassate.

giovedì 11 ottobre 2012

Le novità su Irpef, Detrazioni, Iva

La legge di Stabilità 2012 introduce una serie di novità rilevanti sulle aliquote irpef, aumento dell’Iva, detrazioni Irpef, fatturazione, detassazione dei salari di produttività, blocco dei rinnovi dei contratti per due anni, pagamento dei crediti verso le PA e altre che qui vediamo in parte di capire cosa a cambia come incideranno sulle nostre tasche e quindi sui consumi e sulle decisioni di investimento.

Riduzione delle aliquote Irpef sui primi due scaglioni di reddito
Si tratta dei redditi inferiori ai 15 mila euro che avranno un’aliquota del 22% e di quelli tra i 28 mila euro ed i 15 mila che passano dal 27% al 26%. Per capire cosa cambia basta  andare sulla vostra dichiarazione dei redditi e provare a ricalcolare le tasse a vostro carico e misurare l’efettivo risparmio ottenuto dalle riduzioni.

L’aumento dell’Iva
Si definisce dal primo luglio 2013 laumento non più del 2% ma solo dell’1% sia sull’aliquota ordinaria Iva del 21% sia su quella del 10% (che precedentemente era rimasta invariata). In questo caso invece le ripercuzioni e come al solito il rischio di aumento ingiustificato dei prezzi è dietro l’angolo e la possibilità di intercettarlo è ressochè nulla.

Taglio delle detrazioni Irpef
Quello che interessa in questa sede e forse che interessa anche tanti italiani che la vedevano transitare sui propri 730 o forse non ci facevano caso perchè contegiata dal datore di lavoro sono le detrazioni Irpef personali che conoscono alcune nuove franchigie; per dirvela semplice si attua lo stesso meccanismo visto per le spese mediche (franchigia di 129,11 euro al di sotto dei quali non si porta niente in detrazione) anche ad altre tipologie di detrazioni fiscale. In pratica si prevede l’introduzione di una franchigia su tutte le detrazioni previste dall’articolo 10 del Tuir e di una soglia massima di 3 mila euro di detraibilità per quelle contenute nell’articolo 15 del Tuir. Inutile dire che questa è una isura fortemente tesa all’allargamento della base imponibile anche se controbilinciata dalla riduzione di cui al punto sopra. L’effetto al solito è difficile da quantificare in modo generale in quanto muta da soggetto a soggetto

Detassazione dei salari di produttività
Si prevede l’ennesima proroga delle detassazioni dei salari di produttività (leggasi contratti di produttività) estesi anche a tutto l’anno di imposta 2013, prevedendo tuttavia la possibilità di introduzioni di nuove agevolazioni sperimentali da realizzarsi nel primo trimestre del 2013.

Nuova tassa sulle transazioni finanziarie (Tobin TAX)
Se prima avevamo assistito ad una rimodulazione della tassazione sulle rendite finanziarie oggi assistiamo ad un prelievo alla fonte dello 0,1% su tutte le transazioni finanziarie costituite da azioni e titoli mentre per i derivati scenderebbe allo 0,01% il che mi sembrerebbe in contrasto con la politica di penalizzazione dei derivati finanziari, causa principale della crisi e la sfiducia sui mercati finanziari.

Fatture a 30 giorni per le PA
Da rilevare inoltre che sono introdotte misure volte al restringimento dei tempi di pagamento ai fornitore delle PA e dei crediti vantati dalle PA che dovranno essere pagati entro 30 giorni salvo proroghe concesse fino a 60 giorni per le imprese pubbliche semprechè questo sia determinato da particoli caratteristiche (non chiarite) delle prestazioni o dei beni.

giovedì 4 ottobre 2012

Pagamento Pensione dai 1.000 euro solo tracciabile dal 1° Ottobre

E’ terminato il periodo transitorio di adeguamento alla nuova normativa in materia di antiriciclaggio e di limitazione alla circolazione del denaro contante.
Dal  1° Ottobre le pensioni di importo superiore o pari a 1.000 Euro saranno accreditate direttamente sul conto corrente bancario o postale o altro strumento di pagamento tracciabile indicato dal pensionato all’ente erogatore.
Sebbene l’obbligo sia scattato dal 1° luglio 2012, il D.L. n. 16/2012 aveva stabilito che, in caso di mancata indicazione, entro il termine del 30 giugno 2012, del conto su cui far transitare le somme, era previsto un periodo transitorio dal 1° luglio al 30 settembre 2012 durante il quale esse non andavano comunque “perse”, ma semplicemente “sospese” e versate temporaneamente su un conto corrente infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario, fino all’indicazione del tipo di strumento di pagamento prescelto da parte del beneficiario.
Una volta ricevuta tale indicazione, le somme venivano trasferite al beneficiario con assegno di “traenza”.
Decorso anche il termine del 30 settembre 2012 senza che sia stata fornita alcuna indicazione in merito allo strumento di pagamento tracciabile prescelto, le somme pensionistiche vengono restituite all’ente erogatore.
Pertanto, da lunedì 1° ottobre, i pensionati che non abbiano indicato all’ente il tipo di strumento di pagamento, non si vedranno più accreditate le somme.
L’ente erogatore potrà restituire le somme a seguito di indicazione dell’Iban o del conto corrente postale, ma la procedura sarà più complicata ed i tempi per il recupero delle somme più lunghi.
 

giovedì 13 settembre 2012

Modello EAS e 5 per mille 2012


                                    Sanatoria entro il 30 settembre 2012

La sanatoria del 5 per mille 2012 entro il 30 settembre 2012

Gli errori materiali (come errori formali o il mancato invio della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)  del 5 per mille 2012 , potranno essere riparati entro il 30 settembre 2012, attraverso il pagamento di € 258,00 tramite F 24 e la contestuale correzione o l’integrazione della documentazione mancante.
Per quanto riguarda il 5 per mille, il codice tributo da utilizzare per la sanatoria è 8115.

                                                       La sanatoria del modello EAS

Anche il Modello Eas potrà essere sanato. Infatti gli enti non profit possono recuperare anche ad eventuali mancanze riguardo il Modello Eas con il versamento di 258,00 euro.
Il codice tributo per il versamento della sanzione relativa al modello EAS tramite F24 è 8114.

La normativa sottostante la sanatoria

La norma è contenuta nel decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 “semplificazioni” che prevede infatti a partire dal 5 per mille di quest’anno, la possibilità per gli enti aventi diritto ma esclusi dal riparto del 5 per mille perchè inadempienti, di rientrare nell’elenco dei beneficiari a fronte del versamento di una sanzione.
Ecco il  testo dell’articolo 2, comma 2, del Decreto relativo alla sanatoria del 5 per mille 2012 :
“2. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
c) versino contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista
.”
Sempre all’interno del medesimo decreto vi sono ulteriori disposizioni per sanare alcune inadempienze formali per la fruizione e l’accesso a benefici fiscali di natura agevolativa tra cui il modello EAS ( pensiamo agli enti che non hanno fatto tale comunicazione all’interno dei canonici 60 giorni previsti dalla legge). Ecco il testo:
“1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non e’ preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita’ amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a)     abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b)      effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c)     versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista

L’Agenzia delle Entrate, infine con la Risoluzione 46/E del 11 maggio 2012 ha  fornito le indicazioni per i codici tributo sopra indicati per il versamento della sanatoria, tramite modello “F24″, delle sanzioni dovute.

lunedì 10 settembre 2012

CAF PATRONATO/INFORTUNIO SUL LAVORO

L’onere della prova dell’infortunio sul lavoro spetta al lavoratore

Spetta al lavoratore ottemperare all’onere della prova per ottenere il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro.
La Corte di Cassazione, sez. lav., 17 luglio 2012, n. 12259 ritiene che va rigettata la domanda del lavoratore intesa ad ottenere il riconoscimento di infortunio sul lavoro – il lavoratore asseriva di avere perduto la vista all’occhio destro, e ciò a causa della rottura accidentale di un bicchiere di vetro nel proprio bar ristorante – in quanto il lavoratore non aveva ottemperato all’onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Sul punto, va rilevato che è onere del lavoratore fornire la prova di aver subito un infortunio sul lavoro, nonché della nocività dell’ambiente o dell’inadeguatezza delle protezioni messe a disposizione dal datore di lavoro ed infine della sussistenza di un nesso causale tra l’uno e l’altro (Cons. Stato, Sez. VI, 18/11/2010, n. 8104).
In difetto di siffatta prova, non è possibile accertare l’esatta dinamica dell’evento e le effettive condizioni cui può essere causalmente ricondotto l’infortunio, sicché è precluso qualsiasi giudizio in ordine alla sussistenza di un nesso di causalità tra l’evento e l’eventuale inadempienza datoriale.
Cass. civ., sez. lav., 17 luglio 2012, n. 12259: “Infortunio sul lavoro ed onere della prova”

venerdì 7 settembre 2012

L’IVA PER CASSA

Con la conversione in legge del Decreto sviluppo è stata introdotta una nuova norma che potenzia il meccanismo dell’Iva per cassa. Tale regime, infatti, introdotto inizialmente dal Decreto anticrisi 2008 (art. 7 del D.l. 185/2008) per i soggetti con volume d'affari non superiore a 200.000 €, è stato ora esteso ai contribuenti con volume d’affari non superiore a 2 milioni di Euro.
Sono esclusi coloro che si avvalgono dei regimi speciali di applicazione dell’Iva, quali il regime del margine, il regime delle agenzie di viaggio e turismo, e coloro che si avvalgono del meccanismo del reverse charge.
Il regime dell’Iva per cassa si applicherà previa opzione da parte del contribuente, secondo modalità che saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, per poter beneficiare del rinvio dell’esigibilità dell’Iva, sulle fatture emesse dovrà essere apposta specifica annotazione dalla quale risulti l’intenzione di avvalersi di tale regime.Sarà un provvedimento del Mef a stabilire la data di piena operatività della nuova disposizione, e a dare attuazione al nuovo regime. Il provvedimento dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto sviluppo. Una volta che sarà diventato operativo il nuovo regime, si considererà abrogato quello vecchio, stabilito dall’art. 7 del D.l. 185/2008.
L’estensione del regime di Iva per cassa è finalizzato ad aiutare le aziende a fronteggiare la crisi, e soprattutto a superare i problemi di liquidità dovuti all’obbligo di soddisfare un debito Iva che non risulta “coperto” con la provvista dei clienti.
Per capire il concetto basta ricordare che normalmente l’esigibilità dell’Iva (e quindi il suo pagamento) nasce quando l’operazione si considera effettuata, momento in cui è obbligatorio emettere fattura, quindi al momento:
  • della consegna/spedizione, per la cessione di beni mobili;
  • della stipulazione dell’atto notarile, per la cessione di beni immobili;
  • del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.

L’esigibilità è anticipata in ogni caso al momento di emissione della fattura se precedente a quello di effettuazione dell’operazione.
Quando il cedente/prestatore emette la fattura applica contestualmente l’Iva, trovandosi così con un debito Iva verso l’Erario che andrà liquidato il mese successivo o tre mesi dopo in caso di liquidazione trimestrale, a prescindere se sia stato incassato il corrispettivo indicato in fattura.
È chiaro che se l’acquirente ritarda il saldo della fattura, il cedente/prestatore si ritroverà ad anticipare finanziariamente il versamento dell’Iva che non ha ancora incassato. E questo è un problema, a maggior ragione in una fase, com’è l’attuale, in cui ci sono molte aziende insolventi o che non riescono a rispettare i termini di pagamento.
Il meccanismo dell’Iva per cassa evita questo, perché dispone che il pagamento dell’Iva avvenga solo quando il corrispettivo è stato versato. Diventerà pertanto fondamentale individuare il momento dell’incasso del corrispettivo e, a parte il caso del contante, sarà necessario chiarire il momento in cui matura l’incasso nelle ipotesi in cui si utilizzano strumenti di pagamento diversi dal contante.

lunedì 6 agosto 2012

I conti correnti sotto la lente del fisco

Dal prossimo 31 ottobre 2012 i c/c dei contribuenti italiani saranno sotto la lente del fisco.
Come previsto dal decreto salva Italia, banche, Poste italiane, intermediari finanziari, assicurazioni, società digestione del risparmio e ogni altro operatore finanziario avrà l’obbligo di comunicare all'Anagrafe tributaria tutte le informazioni relative ai conti e ai rapporti finanziari, compresi movimenti e importi delle operazioni. Allo studio dei tecnici dell’Agenzia delle Entrate un provvedimento che delineerà le modalità con cui dovranno essere inviate le informazioni relative ai rapporti finanziari e alle cosiddette operazioni fuori conto. Eventuali incongruenze tra il reddito dichiarato e importi finanziari in entrata e in uscita nel conto corrente faranno innescare l’attività di controllo ed eventualmente di accertamento. Anche i conti correnti dei familiari o del coniuge, se sono nella disponibilità di fatto del contribuente, ancorchè non intestatario effettivo del rapporto, sono passibili di controllo da parte dei verificatori, con l’onere, per questi ultimi, di dimostrare l’interposizione fittizia dell’intestatario del conto.

giovedì 2 agosto 2012

Uomo-donna,continua il divario dei redditi anche in pensione

Le donne si confermano più longeve degli uomini. Ma l'importo dell'assegno pensionistico resta comunque inferiore,  rispetto a quello dei pensionati uomini. Nel 2010, ha evidenziato l'Istat (su dati Inps), le donne, pur rappresentando il 53% dei pensionati totali (8,8 milioni su 16,7 milioni complessivi) e più della metà delle pensioni, percepiscono solo il 44% degli oltre 258 miliardi di euro erogati. Mentre il restante 56% è destinato agli uomini. E ciò si riflette, gioco forza, sull'importo medio annuo delle prestazioni: per gli uomini si viaggia a quota 14.001 euro, contro gli 8.469 euro delle donne.

lunedì 23 luglio 2012

Buste paga : +29 euro dal 2000 al 2010. Cresce il divario tra Nord e Sud


Buste paga al ralenti. Le retribuzioni medie reali nette sono aumentate solo di 29 euro dal 2000 al 2010: in pratica, sono passate da 1.410 a 1.439 euro (+2%). 
 Una crescita limitata su cui incidono la crisi e alcune limatire effettuate negli anni sul fronte del pubblico impiego. Ma aumenta soprattutto il gap tra Centro-nord e Sud-isole: l'incremento è stato del 2,5% contro lo 0,7 per cento. In termini reali al centro-nord si è passati da 1.466 euro del 2000 a 1.503 euro del 2010, con un aumento di 37euro; mentre nel mezzogiorno le retribuzioni passano da 1.267 euro a 1.276 euro, con una crescita di soli 9 euro.
 Rispetto alla media nazionale le retribuzioni si attestano a un +4% per i lavoratori del Centro-nord e -10,1% per quelli di Sud e isole, mentre 10 anni dopo di arriva a +4,4% e -11,3 per cento.
In generale la crisi ha influito sulle buste paga di tutti i lavoratori. Le differenze restano notevoli anche tra i due sessi; con gli uomini che sono passati da 1.539 euro a 1.586 euro (+47 euro), e le donne, che partivano da 1.220 euro e sono arrivate e 1.253 euro (+35 euro).

venerdì 20 luglio 2012

DECRETO SVILUPPO 2012

LE NOVITA' PER L'EDILIZIA

La detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia,passa dal 36% al 50% con un aumento delle spese agevolabile su ogni unità immobiliare su cui vengono effettuati gli interventi di ristrutturazione edilizia che dai precedenti 48.000 viene elevata agli attuali 96.000 euro.
Ristrutturazioni: sconto dall'Irpef pari al 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione per un importo max di spesa di € 96.000 e un importo max di detrazione di € 48.000 (cioè il 50% di 96.000).
La nuova aliquota parte del giorno di entrata in vigore del decreto, quindi a chi ha dei lavori in corso conviene aspettare a pagare (per gli acconti già pagati si applica l'aliquota del 36%)
L'importo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi a partire dall'anno successivo ed è detraibile in 10 anni per tutti i contribuenti con meno di 75 anni di età, in 5 anni per i contribuenti con meno di 80 anni
e in 3 anni per i contribuenti con più di 80 anni.

Novità anche per la detrazione Irpef per il risparmio energetico che doveva terminare il 31 dicembre 2012 ma che il D.L. 83/2012 ha prolungato di sei mesi, con una minima riduzione dal 55 al 50%, per cui, tra il 1 gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, il bonus in questione scenderà di 5 punti percentuali, e dopo tale data si attesterà al 36%.
Risparmio energetico: sconto dall'Irpef per le spese sostenute per interventi mirati al risparmio energetico nelle abitazioni pari al:
• 55% fino al 31 dicembre 2012;
• 50% fino dal 1° gennaio al 30 giugno 2013;
• 36% dopo il 30 giugno 2013.
L'importo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi a partire dall'anno successivo ed è detraibile (con rate di uguale importo) in 10 anni per tutti i contribuenti (a differenza del bonus 36%, non ci sono riduzioni di durata per gli over-75).

giovedì 19 luglio 2012

Cartelle esattoriali, diminuiscono gli interessi di mora

 

Cartelle esattoriali, diminuiscono gli interessi di mora
  • Dal prossimo 1° ottobre le cartelle di pagamento portate in cassa dopo sessanta giorni dalla notifica sconteranno interessi di mora più leggeri di circa mezzo punto percentuale. Il provvedimento è stato deciso dal direttore dell’Agenzia delle Entrate che, a seguito della flessione dei tassi bancari attivi registrata lo scorso anno dalla Banca d'Italia, ha rideterminato il tasso d'interesse annuale da applicare, passato così dal 5,0243% al 4,5504%.
  • E’ l’articolo 30 del Dpr n. 602/1973 a prevedere che, passati 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, tolte le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora, il cui tasso deve essere determinato annualmente con decreto del ministero delle Finanze, tenendo conto della media dei tassi bancari attivi. Il testo del provvedimento è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate(http://www.agenziaentrate.gov.it/)
 
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mercoledì 18 luglio 2012

Entra in vigore mercoledì 18 luglio la riforma del lavoro


Cosa cambierà nella vita di tutti i giorni? Difficile ancora a dirsi, sia per via delle annunciate modifiche, sia perché bisognerà aspettare qualche tempo per vedere come gli attori in campo (principalmente lavoratori e aziende) reagiranno alle nuove norme e quali comportamenti adotteranno per rispettarle o (come accade spesso in Italia) aggirarle.
In base al testo approvato, con le nuove leggi, sono soprattutto alcune tipologie di lavoratori che sentiranno il cambiamento, nel bene o nel male. Vediamone alcune delle principali.
Innanzitutto coloro che sono oggi costretti ad aprire una partita IVA per fare un lavoro sostanzialmente da dipendente, con tanto di orari di entrata e uscita dall'ufficio, con le nuove norme dovrebbero passare, se il datore di lavoro deciderà di mantenere il posto, a un contratto subordinato vero e proprio, con tutte le garanzie che esso comporta (assenti dalla tipologia di lavoro autonomo). Per far scattare la presunzione di irregolarità per le partite IVA ora si devono verificare almeno due delle seguenti condizioni: durata della collaborazione superiore a 8 mesi, compenso equivalente a più dell'80% del reddito annuale del lavoratore, postazione fissa in una delle sedi del committente. Questa stessa presunzione di illegalità, che andrà poi confermata o smentita dalle parti, non si applica a lavori in cui è richiesta una professionalità elevata, quelli che portano a un reddito complessivo annuo di più di 18mila euro per il lavoratore e, naturalmente, per le attività svolte da professionisti iscritti agli albi.
Per quanto riguarda i precari senza partita Iva, la riforma Fornero pone alcuni paletti ai contratti a progetto e a quelli a tempo determinato. Per quanto riguarda i primi, andrà sempre indicato, appunto, un progetto specifico che non potrà più corrispondere all'oggetto sociale dell'azienda, ma dovrà essere reale e indirizzato a un risultato finale che andrà indicato sul contratto stesso, non potranno essere la mera esecuzione di compiti ripetitivi che possono rientrare in contratti collettivi nazionali e non si potranno più svolgere secondo le stesse modalità dei contratti subordinati. Per quanto riguarda i lavoratori assunti a tempo determinato, potranno essere assunti senza specificare la causale solo nel primo contratto, che potrà durare al massimo 12 mesi, non potrà essere prorogabile e potrà proseguire oltre la scadenza solo per altri 30 (se di durata inferiore ai 6 mesi) o 50 giorni (se di durata superiore ai 6 mesi). Tra un contratto e l'altro dovranno passare almeno 60 (per i contratti di 6 mesi) o 90 giorni (per i contratti di durata superiore). Le durate intermedie tra i contratti sono comunque tra i principali argomenti al centro delle proposte di modifica.
Per quanto riguarda invece le agenzie per il lavoro e i contratti di somministrazione, una delle tipologie che maggiormente ha contraddistinto lo sviluppo del precariato in Italia, con le nuove regole, vale più o meno quanto detto per i lavoratori a tempo determinato, quindi la possibilità di non specificare la causale del contratto solo per il primo rapporto di lavoro, di durata inferiore ai 12 mesi. Viene poi impedito alle agenzie per il lavoro di somministrare lavoratori svantaggiati a condizioni retributive peggiori rispetto a quelle normali in cambio di formazione e inserimento lavorativo e di fornire apprendisti con contratto a termine.
Per tutte le forme di lavoro a termine, ci sarà poi a carico del datore di lavoro un'aumento dell'1,4% dell'aliquota contributiva, che andrà a finanziare una delle creature più importanti della riforma, l'ASPI - Assicurazione Sociale per l'Impiego.
Questo, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe spingere le aziende a fare un maggior uso dell'apprendistato e, successivamente dei contratti a tempo indeterminato, rispetto alla giungla dei contratti a progetto che ha caratterizzato in questi anni l'esistenza di troppe persone, giovani soprattutto, ma non solo. Il tempo ci dirà se quest'obbiettivo verrà raggiunto, soprattutto visto che ancora, allo stato attuale, a fronte di queste nuove norme, nessuna misura è stata presa dal governo per sostenere l'economia, e quindi le imprese. In questo momento di crisi e a condizioni invariate si può quindi ipotizzare, con pessimismo, che queste ultime saranno portate maggiormente a tagliare i costi rappresentati dai lavoratori, piuttosto che stabilizzare le loro posizioni.

AGEVOLAZIONI PER MUTUO

Mutuo troppo caro? «Ci sposiamo per ridurre lo spread». Ma le banche fanno finta di non saperlo

(Corbis)

Come funziona il fondo
 Il fondo è riservato all'acquisto dell'abitazione principale per un ammontare non superiore a 200mila euro. Il vantaggio risiede nel fatto che lo Stato garantisce per il 50% dell'importo del mutuo. In questo modo il reddito degli aspiranti mutuatari deve coprire solo l'altra metà del mutuo e, quindi, le chance di avere il prestito aumentano. A chi è rivolto? Possono aderire al fondo: giovani coppie coniugate (con o senza figli) o nuclei familiari anche mono genitoriali con figli minori. A condizione che entrambi abbiano meno di 35 anni e che il reddito Isee non sia superiore a 35mila euro. Inoltre, non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini Irpef deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (in sostanza il 51% del reddito deve essere "precario").