giovedì 13 settembre 2012

Modello EAS e 5 per mille 2012


                                    Sanatoria entro il 30 settembre 2012

La sanatoria del 5 per mille 2012 entro il 30 settembre 2012

Gli errori materiali (come errori formali o il mancato invio della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)  del 5 per mille 2012 , potranno essere riparati entro il 30 settembre 2012, attraverso il pagamento di € 258,00 tramite F 24 e la contestuale correzione o l’integrazione della documentazione mancante.
Per quanto riguarda il 5 per mille, il codice tributo da utilizzare per la sanatoria è 8115.

                                                       La sanatoria del modello EAS

Anche il Modello Eas potrà essere sanato. Infatti gli enti non profit possono recuperare anche ad eventuali mancanze riguardo il Modello Eas con il versamento di 258,00 euro.
Il codice tributo per il versamento della sanzione relativa al modello EAS tramite F24 è 8114.

La normativa sottostante la sanatoria

La norma è contenuta nel decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 “semplificazioni” che prevede infatti a partire dal 5 per mille di quest’anno, la possibilità per gli enti aventi diritto ma esclusi dal riparto del 5 per mille perchè inadempienti, di rientrare nell’elenco dei beneficiari a fronte del versamento di una sanzione.
Ecco il  testo dell’articolo 2, comma 2, del Decreto relativo alla sanatoria del 5 per mille 2012 :
“2. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
c) versino contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista
.”
Sempre all’interno del medesimo decreto vi sono ulteriori disposizioni per sanare alcune inadempienze formali per la fruizione e l’accesso a benefici fiscali di natura agevolativa tra cui il modello EAS ( pensiamo agli enti che non hanno fatto tale comunicazione all’interno dei canonici 60 giorni previsti dalla legge). Ecco il testo:
“1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non e’ preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita’ amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a)     abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b)      effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c)     versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista

L’Agenzia delle Entrate, infine con la Risoluzione 46/E del 11 maggio 2012 ha  fornito le indicazioni per i codici tributo sopra indicati per il versamento della sanatoria, tramite modello “F24″, delle sanzioni dovute.

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