giovedì 13 settembre 2012

Modello EAS e 5 per mille 2012


                                    Sanatoria entro il 30 settembre 2012

La sanatoria del 5 per mille 2012 entro il 30 settembre 2012

Gli errori materiali (come errori formali o il mancato invio della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)  del 5 per mille 2012 , potranno essere riparati entro il 30 settembre 2012, attraverso il pagamento di € 258,00 tramite F 24 e la contestuale correzione o l’integrazione della documentazione mancante.
Per quanto riguarda il 5 per mille, il codice tributo da utilizzare per la sanatoria è 8115.

                                                       La sanatoria del modello EAS

Anche il Modello Eas potrà essere sanato. Infatti gli enti non profit possono recuperare anche ad eventuali mancanze riguardo il Modello Eas con il versamento di 258,00 euro.
Il codice tributo per il versamento della sanzione relativa al modello EAS tramite F24 è 8114.

La normativa sottostante la sanatoria

La norma è contenuta nel decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 “semplificazioni” che prevede infatti a partire dal 5 per mille di quest’anno, la possibilità per gli enti aventi diritto ma esclusi dal riparto del 5 per mille perchè inadempienti, di rientrare nell’elenco dei beneficiari a fronte del versamento di una sanzione.
Ecco il  testo dell’articolo 2, comma 2, del Decreto relativo alla sanatoria del 5 per mille 2012 :
“2. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
c) versino contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista
.”
Sempre all’interno del medesimo decreto vi sono ulteriori disposizioni per sanare alcune inadempienze formali per la fruizione e l’accesso a benefici fiscali di natura agevolativa tra cui il modello EAS ( pensiamo agli enti che non hanno fatto tale comunicazione all’interno dei canonici 60 giorni previsti dalla legge). Ecco il testo:
“1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non e’ preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita’ amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a)     abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b)      effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c)     versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista

L’Agenzia delle Entrate, infine con la Risoluzione 46/E del 11 maggio 2012 ha  fornito le indicazioni per i codici tributo sopra indicati per il versamento della sanatoria, tramite modello “F24″, delle sanzioni dovute.

lunedì 10 settembre 2012

CAF PATRONATO/INFORTUNIO SUL LAVORO

L’onere della prova dell’infortunio sul lavoro spetta al lavoratore

Spetta al lavoratore ottemperare all’onere della prova per ottenere il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro.
La Corte di Cassazione, sez. lav., 17 luglio 2012, n. 12259 ritiene che va rigettata la domanda del lavoratore intesa ad ottenere il riconoscimento di infortunio sul lavoro – il lavoratore asseriva di avere perduto la vista all’occhio destro, e ciò a causa della rottura accidentale di un bicchiere di vetro nel proprio bar ristorante – in quanto il lavoratore non aveva ottemperato all’onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Sul punto, va rilevato che è onere del lavoratore fornire la prova di aver subito un infortunio sul lavoro, nonché della nocività dell’ambiente o dell’inadeguatezza delle protezioni messe a disposizione dal datore di lavoro ed infine della sussistenza di un nesso causale tra l’uno e l’altro (Cons. Stato, Sez. VI, 18/11/2010, n. 8104).
In difetto di siffatta prova, non è possibile accertare l’esatta dinamica dell’evento e le effettive condizioni cui può essere causalmente ricondotto l’infortunio, sicché è precluso qualsiasi giudizio in ordine alla sussistenza di un nesso di causalità tra l’evento e l’eventuale inadempienza datoriale.
Cass. civ., sez. lav., 17 luglio 2012, n. 12259: “Infortunio sul lavoro ed onere della prova”

venerdì 7 settembre 2012

L’IVA PER CASSA

Con la conversione in legge del Decreto sviluppo è stata introdotta una nuova norma che potenzia il meccanismo dell’Iva per cassa. Tale regime, infatti, introdotto inizialmente dal Decreto anticrisi 2008 (art. 7 del D.l. 185/2008) per i soggetti con volume d'affari non superiore a 200.000 €, è stato ora esteso ai contribuenti con volume d’affari non superiore a 2 milioni di Euro.
Sono esclusi coloro che si avvalgono dei regimi speciali di applicazione dell’Iva, quali il regime del margine, il regime delle agenzie di viaggio e turismo, e coloro che si avvalgono del meccanismo del reverse charge.
Il regime dell’Iva per cassa si applicherà previa opzione da parte del contribuente, secondo modalità che saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, per poter beneficiare del rinvio dell’esigibilità dell’Iva, sulle fatture emesse dovrà essere apposta specifica annotazione dalla quale risulti l’intenzione di avvalersi di tale regime.Sarà un provvedimento del Mef a stabilire la data di piena operatività della nuova disposizione, e a dare attuazione al nuovo regime. Il provvedimento dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto sviluppo. Una volta che sarà diventato operativo il nuovo regime, si considererà abrogato quello vecchio, stabilito dall’art. 7 del D.l. 185/2008.
L’estensione del regime di Iva per cassa è finalizzato ad aiutare le aziende a fronteggiare la crisi, e soprattutto a superare i problemi di liquidità dovuti all’obbligo di soddisfare un debito Iva che non risulta “coperto” con la provvista dei clienti.
Per capire il concetto basta ricordare che normalmente l’esigibilità dell’Iva (e quindi il suo pagamento) nasce quando l’operazione si considera effettuata, momento in cui è obbligatorio emettere fattura, quindi al momento:
  • della consegna/spedizione, per la cessione di beni mobili;
  • della stipulazione dell’atto notarile, per la cessione di beni immobili;
  • del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.

L’esigibilità è anticipata in ogni caso al momento di emissione della fattura se precedente a quello di effettuazione dell’operazione.
Quando il cedente/prestatore emette la fattura applica contestualmente l’Iva, trovandosi così con un debito Iva verso l’Erario che andrà liquidato il mese successivo o tre mesi dopo in caso di liquidazione trimestrale, a prescindere se sia stato incassato il corrispettivo indicato in fattura.
È chiaro che se l’acquirente ritarda il saldo della fattura, il cedente/prestatore si ritroverà ad anticipare finanziariamente il versamento dell’Iva che non ha ancora incassato. E questo è un problema, a maggior ragione in una fase, com’è l’attuale, in cui ci sono molte aziende insolventi o che non riescono a rispettare i termini di pagamento.
Il meccanismo dell’Iva per cassa evita questo, perché dispone che il pagamento dell’Iva avvenga solo quando il corrispettivo è stato versato. Diventerà pertanto fondamentale individuare il momento dell’incasso del corrispettivo e, a parte il caso del contante, sarà necessario chiarire il momento in cui matura l’incasso nelle ipotesi in cui si utilizzano strumenti di pagamento diversi dal contante.