lunedì 30 dicembre 2024

Pensioni anticipata novita 2025

 Potenziamento Pensione anticipata contributiva a 64 anni:

Cosa cambia nel 2025....

Requisiti di accesso 2024

Per accedere alla pensione anticipata contributiva, i lavoratori devono soddisfare specifici requisiti:

- un'età minima di 64 anni;

- almeno 20 anni di contribuzione, escludendo i periodi figurativi; i lavoratori possono raggiungere questo requisito anche attraverso il cumulo contributivo previsto dall'

art. 1, comma 1 del 

D.Lgs. n. 184/1997; al cumulo possono concorrere, ai fini del diritto a pensione, anche i versamenti effettuati presso le gestioni previdenziali dei liberi professionisti, ma considerando solo le casse previdenziali che calcolano le pensioni con sistema interamente contributivo;

- l’assenza di contributi anteriori al 1996; chi risulta avere almeno un contributo al 31 dicembre 1995 può raggiungere la prestazione attraverso il computo presso la gestione Separata, accettando quindi il ricalcolo contributivo dello “spezzone” anteriore al 1996, ma deve rispettare i requisiti per il computo (almeno 15 anni di contributi complessivi, almeno un contributo ma meno di 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, almeno 5 anni di versamenti dal 1996 in poi, almeno un mese di contribuzione accreditato presso la gestione separata dell'INPS);

- l'assegno mensile deve essere almeno pari a 3 volte l'assegno sociale, che corrisponde a 1.603,23 euro lordi (valore 2024); per le donne con un figlio, la soglia è pari a 2,8 volte, mentre scende a 2,6 volte per le donne con due o più figli.

Per la liquidazione della pensione, è necessaria l'attesa di una finestra mobile pari a tre mesi.

L'importo della pensione non può superare 5 volte il trattamento minimo, fissato attualmente a 2.993,05 euro mensili lordi. Questo limite è applicabile fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni) e rappresenta un’altra novità significativa introdotta dalla Manovra 2024, rispetto alle normative precedenti.

Nuovi requisiti di accesso 2025

In base alla modifica introdotta durate l’iter di approvazione della legge di Bilancio 2025, dal prossimo anno i requisiti di soglia e contribuzione dovrebbero variare (salvo modifiche dell’ultimo minuto precedenti all’entrata in vigore della Finanziaria).

In particolare:

- per quanto concerne l’importo soglia, concorrerebbe a raggiungere il suo importo anche la rendita eventualmente spettante dalla previdenza complementare: in sostanza, considerando un lavoratore avente diritto a una pensione di per sé insufficiente per raggiungere l’importo soglia minimo, laddove lo stesso lavoratore vanti un montante contributivo, accreditato presso un fondo di previdenza complementare, idoneo a generare una rendita integrativa almeno pari alla differenza tra l’importo soglia e la pensione Inps spettante, l’interessato raggiungerebbe comunque il diritto al pensionamento a 64 anni.

Facciamo un esempio per capire meglio, ipotizzando che l’importo soglia valido nel 2025, pari a 3 volte l’assegno sociale, sia aumentato in base alla perequazione dello 0,8%, quindi ammonti a 1.616,06 euro mensili.

Consideriamo un lavoratore avente diritto:

- a una pensione anticipata contributiva INPS, a 64 anni e 3 mesi, pari a 1.300 euro;

- a un montante dei contributi accreditati presso il fondo di previdenza complementare che dia luogo a una rendita stimata in misura pari a 350 euro al mese;

- sommando la rendita integrativa alla pensione Inps superiamo l’importo soglia minimo utile alla pensione anticipata contributiva;

- pertanto, anche se la pensione erogata dall’INPS non supera l’importo minimo, il diritto alla pensione sussisterebbe ugualmente, grazie alla previdenza complementare.

Per chi si avvale di tale facoltà, però:

- il requisito contributivo, dal 2025, passa a 25 anni e viene ulteriormente aumentato a 30 anni dal 2030;

- non è possibile lavorare sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia: in sostanza, i redditi di pensione risulteranno incompatibili con i redditi di lavoro, salvo compensi derivanti da lavoro autonomo occasionale sino a 5.000 euro lordi annui.

Inoltre, dal 2030, per tutti, l’importo soglia salirà a 3,2 volte l’assegno sociale.

Novita 2025

 Misure per la famiglia


Una delle novità della nuova manovra finanziaria è il bonus bebè da 1.000€, che spetterà a tutti i nuovi nati (o adottati) a partire dal 1° gennaio 2025, per tutte le famiglie con ISEE fino a 40.000€. Vengono inoltre rafforzati i congedi parentali, con 3 mesi retribuiti all’80%, e il bonus nido che sarà pari a 3.600€, al di là del fatto che si abbiano altri figli. È stato anche istituito un fondo dedicato alle attività sportive e ricreative, per le famiglie con ISEE fino a 15.000€, che spetterà ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni. Confermata anche la carta “dedicata a te”. Infine, l’Assegno Unico non sarà conteggiato nella determinazione dell’ISEE, aumentando così la platea dei beneficiari di vari bonus fiscali.


 Sostegno ai salari


Il sistema IRPEF a 3 aliquote è diventato strutturale e viene dunque confermata la soglia fino a 28.000€ per l’imposta al 23%. Gli altri scaglioni sono pari al 35%, fino a 50.000€ e 43% per i redditi superiori. È stato inoltre confermato (e reso strutturale) il taglio del cuneo fiscale, ma con alcune modifiche: fino a 20.000€ il taglio è di tipo contributivo, come nel 2024. Da 20.000€ a 32.000€, il taglio diventa fiscale ed è pari a 1000€ annui, proporzionato al periodo di lavoro. Da 32.000€ a 40.000€ opera invece un sistema di diminuzione progressiva. Infine, le mamme lavoratrici potranno continuare a beneficiare dell’esonero contributivo al 100%, che è stato esteso anche ai contratti a tempo determinato e alle lavoratrici autonome. Ricordiamo che è necessario avere 2 figli e il bonus spetta fino al compimento del 10° anno di età del più piccolo; per chi ha almeno 3 figli, il bonus spetta fino al 18° anno di età del figlio più piccolo. In entrambi i casi la soglia di reddito imponibile, per beneficiare del bonus, è pari a 40.000€.


Pensioni


Per quanto riguarda le misure dedicate alle pensioni, vengono confermate per il 2025 le tre possibilità di uscita anticipata dal mondo del lavoro: Quota 103, Opzione donna e Ape sociale, oltre naturalmente al pensionamento anticipato per il lavoro notturno o usurante. Sarà inoltre possibile anticipare la pensione a 64 anni, cumulando la previdenza obbligatoria con quella complementare.


Lavoro


Sono stati confermati, fino al 2027, due incentivi legati ai premi di produzione e ai cosiddetti fringe benefit. Per i primi è prevista la tassazione agevolata al 5%, che vale anche per la partecipazione agli utili d’impresa. I fringe benefit, invece, restano confermati con le vecchie soglie esentasse (2.000€ per i lavoratori con figli, 1.000€ per gli altri), ma è stata anche introdotta una nuova possibilità: i nuovi assunti, che nel 2024 hanno avuto un reddito inferiore a 35.000€ e che accettano di trasferire la propria residenza di oltre 100km, potranno ricevere un incentivo esentasse fino a 5.000€ annui, per i primi due anni di contratto a tempo indeterminato.

mercoledì 4 dicembre 2024

ISCRIZIONE PIATTAFORMA SIISL NASPI/DIS COLL

 Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 

 Iscrizione dei cittadini beneficiari delle prestazioni di NASpI e DISCOLL nel Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Modalità attuative L’articolo 25 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dispone che: “I percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e quelli dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85. Gli stessi soggetti sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 21 novembre 2024, n. 174, in attuazione delle su indicate disposizioni definisce le modalità e i termini di iscrizione dei percettori delle citate prestazioni alla piattaforma SIISL e quelle con cui i percettori di NASpI e DIS-COLL sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del Patto di Attivazione Digitale e del Patto di Servizio Personalizzato sulla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa). Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano le modalità di iscrizione dei cittadini beneficiari delle prestazioni di NASpI e DIS-COLL alla piattaforma SIISL e i relativi adempimenti a carico dei soggetti iscritti.


Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 28-11-2024 Messaggio n. 4011 OGGETTO: Premessa Iscrizione dei cittadini beneficiari delle prestazioni di NASpI e DISCOLL nel Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Modalità attuative L’articolo 25 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dispone che: “I percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e quelli dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85. Gli stessi soggetti sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 21 novembre 2024, n. 174, in attuazione delle su indicate disposizioni definisce le modalità e i termini di iscrizione dei percettori delle citate prestazioni alla piattaforma SIISL e quelle con cui i percettori di NASpI e DIS-COLL sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del Patto di Attivazione Digitale e del Patto di Servizio Personalizzato sulla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa). Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano le modalità di iscrizione dei cittadini beneficiari delle prestazioni di NASpI e DIS-COLL alla piattaforma SIISL e i relativi adempimenti a carico dei soggetti iscritti

1. Iscrizione dei percettori di NASpI e DIS-COLL sulla piattaforma SIISL A fare data dal 24 novembre 2024, il soggetto che richiede la Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) è iscritto d’ufficio, per il tramite dell’INPS, sulla piattaforma SIISL, con decorrenza dalla data di inizio di fruizione della prestazione. All’atto dell’iscrizione, l’INPS trasmette alla piattaforma SIISL, oltre ai dati anagrafici e a quelli relativi alla domanda di NASpI e DIS-COLL, anche i dati di contatto del beneficiario della prestazione, quali l’indirizzo di residenza e il domicilio se diverso dalla residenza, la PEC se presente, l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare presenti nella domanda di NASpI o DISCOLL. L'utente può in qualsiasi momento modificare sulla piattaforma SIISL i propri dati di contatto email e recapiti telefonici. La piattaforma SIISL verifica i dati di contatto tramite l’invio di una comunicazione e-mail o messaggio SMS, con richiesta di conferma della ricezione da parte dei destinatari. 2. Adempimenti a carico del soggetto iscritto al SIISL Il beneficiario dell’indennità NASpI o DIS-COLL è tenuto, entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui inizia la fruizione della prestazione medesima, ad accedere alla piattaforma SIISL al fine di procedere alla compilazione dei dati utili per il Patto di Attivazione Digitale e alla relativa sottoscrizione, dei dati utili a integrare il curriculum vitae e delle informazioni utili ai fini della redazione del Patto di Servizio Personalizzato che verrà poi finalizzato dal Centro per l’Impiego. All’approssimarsi del termine di 15 giorni, la piattaforma SIISL invia una comunicazione informativa al beneficiario di riepilogo degli adempimenti sopra richiamati. La mancata ricezione della comunicazione non rileva ai fini dell'adempimento dell'obbligo sopra descritto. In caso di mancato adempimento nei termini descritti, che, si ricorda, non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  i percettori di NASpI e DIS-COLL ricevono dalla piattaforma SIISL una ulteriore comunicazione che li invita a prendere contatti con il Centro per l'Impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato e programmare attività lavorative, aggiornamenti o riqualificazioni professionali come richiesto dalla legge. Diversamente, ferma restando la disciplina della condizionalità di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2015, il Centro per l'Impiego segnala al SIISL, tramite il SIU (Sistema informativo unitario), la mancata presentazione da parte del percettore di NASPI o DIS-COLL senza giustificato motivo e, per il seguito dell'attività del beneficiario durante il periodo di fruizione NASPI, le sanzioni previste dall'articolo 21, comma 7, lettera a), del medesimo decreto legislativo. L’Istituto, al fine di fornire agli utenti beneficiari delle predette prestazioni adeguata informativa in ordine ai richiamati adempimenti, ha integrato i provvedimenti di accoglimento delle domande di NASpI e DIS-COLL presentate a decorrere dal 24 novembre 2024 con apposita informativa riguardo alle modalità e ai termini di accesso alla piattaforma SIISL. Sul punto si evidenzia che l’accesso alla piattaforma SIISL è consentito fintanto che l’utente è titolare della prestazione. Infatti, nel caso in cui intervenga una causa di cessazione della prestazione NASpI o DIS-COLL, l’iscrizione alla piattaforma SIISL è archiviata per un periodo di cinque anni. Diversamente se l’erogazione della prestazione è soltanto sospesa, l’iscrizione alla piattaforma SIISL rimane attiva

Il percettore di NASPI o DIS-COLL, una volta iscritto alla piattaforma SIISL e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, può visualizzare tutte le offerte di lavoro o le proposte formative pubblicate nella piattaforma medesima, che consente di ordinare le stesse in base ad appositi filtri e a un indice di affinità. Al riguardo, si precisa che le proposte di lavoro e le opportunità formative sono visibili a prescindere dalla stipula del Patto di Servizio Personalizzato e che le proposte indicizzate non determinano effetti automatici ai fini dell’applicazione delle condizionalità, la cui disciplina e il relativo impianto sanzionatorio continuano a essere regolati dal decreto legislativo n. 150/2015. Il 

Direttore Generale INPS

Valeria Vittimberga