giovedì 13 settembre 2012

Modello EAS e 5 per mille 2012


                                    Sanatoria entro il 30 settembre 2012

La sanatoria del 5 per mille 2012 entro il 30 settembre 2012

Gli errori materiali (come errori formali o il mancato invio della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)  del 5 per mille 2012 , potranno essere riparati entro il 30 settembre 2012, attraverso il pagamento di € 258,00 tramite F 24 e la contestuale correzione o l’integrazione della documentazione mancante.
Per quanto riguarda il 5 per mille, il codice tributo da utilizzare per la sanatoria è 8115.

                                                       La sanatoria del modello EAS

Anche il Modello Eas potrà essere sanato. Infatti gli enti non profit possono recuperare anche ad eventuali mancanze riguardo il Modello Eas con il versamento di 258,00 euro.
Il codice tributo per il versamento della sanzione relativa al modello EAS tramite F24 è 8114.

La normativa sottostante la sanatoria

La norma è contenuta nel decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 “semplificazioni” che prevede infatti a partire dal 5 per mille di quest’anno, la possibilità per gli enti aventi diritto ma esclusi dal riparto del 5 per mille perchè inadempienti, di rientrare nell’elenco dei beneficiari a fronte del versamento di una sanzione.
Ecco il  testo dell’articolo 2, comma 2, del Decreto relativo alla sanatoria del 5 per mille 2012 :
“2. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
c) versino contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista
.”
Sempre all’interno del medesimo decreto vi sono ulteriori disposizioni per sanare alcune inadempienze formali per la fruizione e l’accesso a benefici fiscali di natura agevolativa tra cui il modello EAS ( pensiamo agli enti che non hanno fatto tale comunicazione all’interno dei canonici 60 giorni previsti dalla legge). Ecco il testo:
“1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non e’ preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attivita’ amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a)     abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b)      effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c)     versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista

L’Agenzia delle Entrate, infine con la Risoluzione 46/E del 11 maggio 2012 ha  fornito le indicazioni per i codici tributo sopra indicati per il versamento della sanatoria, tramite modello “F24″, delle sanzioni dovute.

lunedì 10 settembre 2012

CAF PATRONATO/INFORTUNIO SUL LAVORO

L’onere della prova dell’infortunio sul lavoro spetta al lavoratore

Spetta al lavoratore ottemperare all’onere della prova per ottenere il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro.
La Corte di Cassazione, sez. lav., 17 luglio 2012, n. 12259 ritiene che va rigettata la domanda del lavoratore intesa ad ottenere il riconoscimento di infortunio sul lavoro – il lavoratore asseriva di avere perduto la vista all’occhio destro, e ciò a causa della rottura accidentale di un bicchiere di vetro nel proprio bar ristorante – in quanto il lavoratore non aveva ottemperato all’onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Sul punto, va rilevato che è onere del lavoratore fornire la prova di aver subito un infortunio sul lavoro, nonché della nocività dell’ambiente o dell’inadeguatezza delle protezioni messe a disposizione dal datore di lavoro ed infine della sussistenza di un nesso causale tra l’uno e l’altro (Cons. Stato, Sez. VI, 18/11/2010, n. 8104).
In difetto di siffatta prova, non è possibile accertare l’esatta dinamica dell’evento e le effettive condizioni cui può essere causalmente ricondotto l’infortunio, sicché è precluso qualsiasi giudizio in ordine alla sussistenza di un nesso di causalità tra l’evento e l’eventuale inadempienza datoriale.
Cass. civ., sez. lav., 17 luglio 2012, n. 12259: “Infortunio sul lavoro ed onere della prova”

venerdì 7 settembre 2012

L’IVA PER CASSA

Con la conversione in legge del Decreto sviluppo è stata introdotta una nuova norma che potenzia il meccanismo dell’Iva per cassa. Tale regime, infatti, introdotto inizialmente dal Decreto anticrisi 2008 (art. 7 del D.l. 185/2008) per i soggetti con volume d'affari non superiore a 200.000 €, è stato ora esteso ai contribuenti con volume d’affari non superiore a 2 milioni di Euro.
Sono esclusi coloro che si avvalgono dei regimi speciali di applicazione dell’Iva, quali il regime del margine, il regime delle agenzie di viaggio e turismo, e coloro che si avvalgono del meccanismo del reverse charge.
Il regime dell’Iva per cassa si applicherà previa opzione da parte del contribuente, secondo modalità che saranno stabilite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, per poter beneficiare del rinvio dell’esigibilità dell’Iva, sulle fatture emesse dovrà essere apposta specifica annotazione dalla quale risulti l’intenzione di avvalersi di tale regime.Sarà un provvedimento del Mef a stabilire la data di piena operatività della nuova disposizione, e a dare attuazione al nuovo regime. Il provvedimento dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto sviluppo. Una volta che sarà diventato operativo il nuovo regime, si considererà abrogato quello vecchio, stabilito dall’art. 7 del D.l. 185/2008.
L’estensione del regime di Iva per cassa è finalizzato ad aiutare le aziende a fronteggiare la crisi, e soprattutto a superare i problemi di liquidità dovuti all’obbligo di soddisfare un debito Iva che non risulta “coperto” con la provvista dei clienti.
Per capire il concetto basta ricordare che normalmente l’esigibilità dell’Iva (e quindi il suo pagamento) nasce quando l’operazione si considera effettuata, momento in cui è obbligatorio emettere fattura, quindi al momento:
  • della consegna/spedizione, per la cessione di beni mobili;
  • della stipulazione dell’atto notarile, per la cessione di beni immobili;
  • del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.

L’esigibilità è anticipata in ogni caso al momento di emissione della fattura se precedente a quello di effettuazione dell’operazione.
Quando il cedente/prestatore emette la fattura applica contestualmente l’Iva, trovandosi così con un debito Iva verso l’Erario che andrà liquidato il mese successivo o tre mesi dopo in caso di liquidazione trimestrale, a prescindere se sia stato incassato il corrispettivo indicato in fattura.
È chiaro che se l’acquirente ritarda il saldo della fattura, il cedente/prestatore si ritroverà ad anticipare finanziariamente il versamento dell’Iva che non ha ancora incassato. E questo è un problema, a maggior ragione in una fase, com’è l’attuale, in cui ci sono molte aziende insolventi o che non riescono a rispettare i termini di pagamento.
Il meccanismo dell’Iva per cassa evita questo, perché dispone che il pagamento dell’Iva avvenga solo quando il corrispettivo è stato versato. Diventerà pertanto fondamentale individuare il momento dell’incasso del corrispettivo e, a parte il caso del contante, sarà necessario chiarire il momento in cui matura l’incasso nelle ipotesi in cui si utilizzano strumenti di pagamento diversi dal contante.

lunedì 6 agosto 2012

I conti correnti sotto la lente del fisco

Dal prossimo 31 ottobre 2012 i c/c dei contribuenti italiani saranno sotto la lente del fisco.
Come previsto dal decreto salva Italia, banche, Poste italiane, intermediari finanziari, assicurazioni, società digestione del risparmio e ogni altro operatore finanziario avrà l’obbligo di comunicare all'Anagrafe tributaria tutte le informazioni relative ai conti e ai rapporti finanziari, compresi movimenti e importi delle operazioni. Allo studio dei tecnici dell’Agenzia delle Entrate un provvedimento che delineerà le modalità con cui dovranno essere inviate le informazioni relative ai rapporti finanziari e alle cosiddette operazioni fuori conto. Eventuali incongruenze tra il reddito dichiarato e importi finanziari in entrata e in uscita nel conto corrente faranno innescare l’attività di controllo ed eventualmente di accertamento. Anche i conti correnti dei familiari o del coniuge, se sono nella disponibilità di fatto del contribuente, ancorchè non intestatario effettivo del rapporto, sono passibili di controllo da parte dei verificatori, con l’onere, per questi ultimi, di dimostrare l’interposizione fittizia dell’intestatario del conto.

giovedì 2 agosto 2012

Uomo-donna,continua il divario dei redditi anche in pensione

Le donne si confermano più longeve degli uomini. Ma l'importo dell'assegno pensionistico resta comunque inferiore,  rispetto a quello dei pensionati uomini. Nel 2010, ha evidenziato l'Istat (su dati Inps), le donne, pur rappresentando il 53% dei pensionati totali (8,8 milioni su 16,7 milioni complessivi) e più della metà delle pensioni, percepiscono solo il 44% degli oltre 258 miliardi di euro erogati. Mentre il restante 56% è destinato agli uomini. E ciò si riflette, gioco forza, sull'importo medio annuo delle prestazioni: per gli uomini si viaggia a quota 14.001 euro, contro gli 8.469 euro delle donne.

lunedì 23 luglio 2012

Buste paga : +29 euro dal 2000 al 2010. Cresce il divario tra Nord e Sud


Buste paga al ralenti. Le retribuzioni medie reali nette sono aumentate solo di 29 euro dal 2000 al 2010: in pratica, sono passate da 1.410 a 1.439 euro (+2%). 
 Una crescita limitata su cui incidono la crisi e alcune limatire effettuate negli anni sul fronte del pubblico impiego. Ma aumenta soprattutto il gap tra Centro-nord e Sud-isole: l'incremento è stato del 2,5% contro lo 0,7 per cento. In termini reali al centro-nord si è passati da 1.466 euro del 2000 a 1.503 euro del 2010, con un aumento di 37euro; mentre nel mezzogiorno le retribuzioni passano da 1.267 euro a 1.276 euro, con una crescita di soli 9 euro.
 Rispetto alla media nazionale le retribuzioni si attestano a un +4% per i lavoratori del Centro-nord e -10,1% per quelli di Sud e isole, mentre 10 anni dopo di arriva a +4,4% e -11,3 per cento.
In generale la crisi ha influito sulle buste paga di tutti i lavoratori. Le differenze restano notevoli anche tra i due sessi; con gli uomini che sono passati da 1.539 euro a 1.586 euro (+47 euro), e le donne, che partivano da 1.220 euro e sono arrivate e 1.253 euro (+35 euro).

venerdì 20 luglio 2012

DECRETO SVILUPPO 2012

LE NOVITA' PER L'EDILIZIA

La detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia,passa dal 36% al 50% con un aumento delle spese agevolabile su ogni unità immobiliare su cui vengono effettuati gli interventi di ristrutturazione edilizia che dai precedenti 48.000 viene elevata agli attuali 96.000 euro.
Ristrutturazioni: sconto dall'Irpef pari al 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione per un importo max di spesa di € 96.000 e un importo max di detrazione di € 48.000 (cioè il 50% di 96.000).
La nuova aliquota parte del giorno di entrata in vigore del decreto, quindi a chi ha dei lavori in corso conviene aspettare a pagare (per gli acconti già pagati si applica l'aliquota del 36%)
L'importo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi a partire dall'anno successivo ed è detraibile in 10 anni per tutti i contribuenti con meno di 75 anni di età, in 5 anni per i contribuenti con meno di 80 anni
e in 3 anni per i contribuenti con più di 80 anni.

Novità anche per la detrazione Irpef per il risparmio energetico che doveva terminare il 31 dicembre 2012 ma che il D.L. 83/2012 ha prolungato di sei mesi, con una minima riduzione dal 55 al 50%, per cui, tra il 1 gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, il bonus in questione scenderà di 5 punti percentuali, e dopo tale data si attesterà al 36%.
Risparmio energetico: sconto dall'Irpef per le spese sostenute per interventi mirati al risparmio energetico nelle abitazioni pari al:
• 55% fino al 31 dicembre 2012;
• 50% fino dal 1° gennaio al 30 giugno 2013;
• 36% dopo il 30 giugno 2013.
L'importo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi a partire dall'anno successivo ed è detraibile (con rate di uguale importo) in 10 anni per tutti i contribuenti (a differenza del bonus 36%, non ci sono riduzioni di durata per gli over-75).